Pignoramento conto corrente cointestato su cui viene accreditata la pensione del debitore esecutato – Quali tutele per il cointestatario non debitore?


Conto corrente cointestato, pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito





Posto che un terzo o 1/2 della pensione accreditata sul conto corrente sia inferiore comunque a 1.340€ e non vi sia altro importo depositato, che tipo di feedback darà la banca in caso di pignoramento?

Nel caso di più intestatari comunicherà comunque il valore di 1/2 oppure 1/3 della cifra giacente oppure potraà comunicare che non vi sono somme pignorabili?

Tutte le banche agiscono nello stesso modo?

Il creditore procedente non è tenuto a conoscere la normativa vigente in tema di pignoramento e in particolare cosa disponga il codice di procedura civile nel caso in cui viene pignorato un conto corrente in cui uno solo dei cointestatari è debitore.

Così il terzo pignorato, la banca presso cui il debitore intrattiene il rapporto insieme agli altri (sfortunati) cointestatari a firma disgiunta, deve dare esecuzione al provvedimento di pignoramento disposto dal giudice per l’intero saldo del conto, anche quando la procedura di pignoramento derivi dai debiti di uno solo dei contitolari del conto corrente. Rispetto alle somme presenti in un conto corrente cointestato, non è infatti possibile distinguere il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari e non può pretendersi che la banca risolva questioni interne delle parti, riguardanti le quote spettanti a ciascuno di essi. A fronte di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, l’istituto di credito può e deve soltanto eseguirlo: le eventuali contestazioni tra le parti sono questioni di esclusiva competenza del giudice che si occupa del pignoramento. (Arbitro Bancario Finanziario, decisione 8227 del 30 ottobre 2015).

Insomma, la questione è chiara: una volta notificato alla banca il pignoramento del conto corrente cointestato su cui viene accreditata la pensione del cointestatario debitore inadempiente, quest’ultimo, necessariamente affiancato da un avvocato, dovrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione per eccepire, in sede di assegnazione delle somme rinvenute, il rispetto della normativa dettata dall’articolo 545 del codice di procedura civile secondo la quale ha diritto a conservare un importo corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Anche i cointestatari del debitore esecutato dovranno rivolgersi al giudice delle esecuzioni per rivendicare le quote ad essi spettanti in qualità di cointestatari non esecutati del conto corrente pignorato.

5 Aprile 2017 · Simonetta Folliero


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