Multa comminata ad un veicolo non di mia proprietà e la polizia municipale asserisce che per ottenere lo sgravio dovevo documentare la perdita di possesso entro 60 giorni – E’ vero?


Cartella esattoriale per multa – opposizione, opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice procedura civile, ricorso multa





Ho ricevuto un verbale per una multa nel 2013, per un auto venduta nel 2012, con regolare trascrizione. Ho dimenticato di fare opposizione e mi è arrivato il sollecito. Ho inviato la documentazione alla polizia municipale, ma non hanno accettato di annullare l’atto in quanto la documentazione è stata prodotta oltre i 60 gg dalla notifica del verbale. La multa è dovuta? Come mi devo comportare?

Le motivazioni al diniego di sgravio della sanzione amministrativa, addotte dalla polizia municipale, sono risibili se i fatti stanno come lei riferisce: certamente l’effettivo trasgressore, o l’effettivo proprietario del veicolo a bordo del quale è stata commessa l’infrazione al Codice della strada, non può fare opposizione al Prefetto decorsi i 60 giorni (ed oltre i 30 al Giudice di Pace) dalla notifica del verbale.

Tuttavia, nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un verbale pazzo, trasmesso alla persona sbagliata semplicemente perchè l’addetto non ha effettuato una visura corretta o perché l’intervenuta vendita non era ancora stata trascritta al Pubblico Registro Automobilistico al momento della visura. In ogni caso le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi, figuriamoci se possono essere trasmissibili ad un terzo a causa di inefficienze esclusivamente imputabili alla Pubblica Amministrazione. Lo sgravio dovrebbe essere concesso dalla PA che ha accertato l’infrazione in autotutela per evitare a sé stessa l’aggravio delle spese processuali che possono derivarle da strascichi giudiziari azionati dal sanzionato incolpevole.

Se fosse vero ciò che afferma la controparte si creerebbe una situazione giuridicamente aberrante: l’effettivo trasgressore potrebbe contestare una successiva cartella esattoriale (o ingiunzione fiscale) per omessa notifica del verbale mentre lei, soggetto incolpevole, non potrebbe farlo e dovrebbe rassegnarsi a pagare una multa destinata ad altri.

Il suggerimento è quello di recarsi personalmente presso l’Ufficio preposto alla gestione delle sanzioni amministrative per conferire con un funzionario (si spera ragionevole) e chiedere lo sgravio della sanzione.

Qualora dovesse essere confermato il diniego, potrà presentare al Giudice di Pace, con il necessario supporto di un avvocato, opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile, non appena le verrà notificata la cartella esattoriale per l’omesso pagamento della sanzione amministrativa di cui si discute, contestando la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante la cartella esattoriale (nel caso specifico per non aver commesso l’infrazione accertata dal verbale per cui è stata comminata la sanzione ed il cui mancato pagamento ha dato origine alla cartella esattoriale).

2 Dicembre 2016 · Giuseppe Pennuto


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