Concorso di colpa e rimborso assicurazione


Tutela consumatore - assicurazione auto





La scorsa settimana, mentre attendevo di entrare in un parcheggio, sono stato urtato da un’auto che usciva dal parcheggio di fronte in retromarcia.

Essendo chiara la dinamica, avendo avuto una buona impressione dell’altro conducente, essendo lontano dalla mia residenza e non avendo modulo per la constatazione amichevole, ho pensato di risolvere con il modulo a firma singola, d’accordo con l’altra parte.

Fatta la denuncia alla mia assicurazione, dopo qualche giorno vengo contattato per la comunicazione del concorso di colpa: l’altra parte ha dichiarato che ero anch’io in retromarcia!

Stendendo un velo pietoso per la mancanza di onestà di alcune persone alle quali si può augurare solo di ricevere dalla vita il medesimo trattamento, mi chiedo e vi chiedo: CON IL CONCORSO DI COLPA POSSO RIMBORSARE L’IMPORTO CHE L’ASSICURAZIONE PAGHERA’ ALL’ALTRA PARTE (che ha dichiarato un danno al paraurti!) in modo da evitare anche il 50 % di colpa (ed evitare di rimanere in osservazione per cinque anni con la “minaccia”dell’aumento di 2 classi nel caso facessi anche un incidente con l’1% di colpa)?

In questo caso, se non erro, non dovrei avere alcuna penalizzazione.

Altra curiosità: nel caso in cui il tizio avesse mentito solo sulla mia retromarcia ma avesse dichiarato di non avere danni, CON IL CONCORSO DI COLPA, SE L’ASSICURAZIONE NON PAGA DANNI ALL’ALTRA PARTE, VIENE ADDEBITATA SEMPRE LA COLPA AL 50% OPPURE INCIDE SOLO SUL RIMBORSO? Avrei solo avuto metà del rimborso ma niente segnalazione per concorso di colpa sull’attestato?

Ringrazio anticipatamente su quanti volessero aiutarmi a comprendere.

L’accertamento di un concorso di colpa paritario (50% ciascuno) a carico dei conducenti non determina l’applicazione del malus per i contratti relativi ai veicoli coinvolti, ma soltanto l’annotazione nei relativi attestati di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti.

Nei sinistri tra due veicoli, il responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità pari almeno al 51%.

L’annotazione è effettuata per verificare se nel periodo massimo di cinque anni successivi alla prima annotazione venga raggiunta la percentuale cumulata del 51%. In tal caso la compagnia applicherà il malus al primo risarcimento pagato.

Le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla compagnia l’importo dei sinistri con responsabilità principale del conducente, non quelli con responsabilità paritaria.

Se non ci sono danni da rimborsare, non c’è alcuna responsabilità dell’assicurato e, quindi, nessuna implicazione sul malus.

25 Maggio 2015 · Giuseppe Pennuto


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