In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando la domanda di concordato sia stata giudicata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. Pertanto, la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento fino a quando la domanda di concordato sia stata giudicata inammissibile, sia stata revocata l'ammissione alla procedura, la proposta di concordato non sia stata approvata e, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. ...
Recupero somme versate con istanza di concordato preventivo
Mia moglie ha presentato un'istanza di concordato preventivo in bianco per risolvere la sua situazione debitoria: per l'ammissione alla procedura le hanno chiesto di aprire un conto corrente giudiziario intestato alla procedura e di versare 3000 euro (presumo come cauzione o per le spese legali). Essendo mia moglie nullatenente, le ho versato io questa somma tramite bonifico dal mio c/c. Successivamente il piano presentato per perfezionare l'accesso al concordato non è stato omologato dal giudice e quindi è stato rigettato. Non essendosi svolta la procedura, ho diritto di richiedere indietro la somma versata (anche in parte, se ci sono state spese)? ...
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce il sequestro dei beni del debitore
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere gli obiettivi e le finalità di seguito riportati. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. La proposta può prevedere anche che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne ...