Ho ricevuto l’atto di pignoramento presso poste italiane presso poste italiane: il creditore (tramite avvocato) ha invitato Poste Italiane a fornire una dichiarazione indicante i beni da me posseduti entro 10 giorni dalla notifica dell’atto. Vorrei sapere se la dichiarazione è stata veramente fornita, se il contenuto di tale dichiarazione verrà in qualche modo comunicato anche a me o il tutto avverrà a mia insaputa.
E’ stata anche fissata un’udienza tra 5 mesi.
Nel caso specifico, Poste Italiane, in qualità di terzo pignorato è chiamata a rendere la dichiarazione inerente la sussistenza e la consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato.
Infatti, il codice di procedura civile (articolo 547) dispone che il terzo pignorato deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna al debitore esecutato.
La comunicazione va inoltrata al creditore procedente a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Non anche al debitore esecutato, dal momento che quest’ultimo è già a conoscenza della consistenza dei propri crediti nei confronti del terzo pignorato.
All’udienza di comparizione (quella fissata fra cinque mesi) il creditore procedente sottoporrà al giudice la dichiarazione notificatagli dal terzo pignorato, oppure dichiarerà di non averla ricevuta.
La dichiarazione conterrà la lista di tutti i beni depositati dal debitore esecutato presso Poste Italiane: difficile (rectius impossibile) che non vengano inclusi anche i buoni fruttiferi postali cointestati, se è questa la sua speranza.
12 Maggio 2015 · Giovanni Napoletano