Comunicazioni e cartelle a persona deceduta e a indirizzo ormai inesistente


Bollo auto - tassa automobilistica





Ho già posto precedentemente un quesito e lo riassumo: ereditata da poco un’auto da mio padre morto nel 2009, il quale, pur abitando con noi risultava residente in un’altra casa oggi inesistente, si poneva il problema di bolli non pagati in seguito (auto ferma a causa di contenziosi ereditari), per i quali potevano essere stati inviati accertamenti o cartelle persi per recapito inesistente.

Già chiesta e ottenuta definizione agevolata/rottamazione per cartelle relative a 2010 e 2012. Ma non è dato sapere nulla sugli anni seguenti di cui neanche l’ACI ci sa dire.

Mi è stato qui già risposto giustamente di rivolgermi agli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica “chiedendo, in qualità di erede, di prendere visione di tutte le eventuali comunicazioni inviate al genitore negli anni scorsi”.

Ma ciò mi tutela appunto per ciò che può essere stato inviato negli anni scorsi, ma non per ciò che ancora potrà essere inviato. Ad esempio, per il mancato pagamento del bollo del 2014 o 15.

Seguendo questa logica dovrei però andare continuamente alla Regione, al capoluogo che è ben lontano da dove abito, per verificare, perdendo giornate di lavoro, e ciò non è possibile (nel sito della Regione non trovo modo per ricevere telematicamente informazioni, e mi pare assai strano, ma neanche un numero di telefono per informazioni).

Possibile anche che non ci sia un modo per farsi inviare personalmente, invece che in un luogo inesistente a mio padre morto, le comunicazioni, in qualità di erede? (ci sono altri eredi ma irreperibili, e io vorrei comunque farmi carico di tutto, onde evitare fermi macchina o peggio, radiazione dal PRA)

Partiamo dal presupposto che non siano stati ancora affidati al concessionario gli eventuali ruoli per la riscossione del bollo auto relativo agli anni più recenti, nel periodo compreso fra la morte del genitore e la ritardata dichiarazione di intervenuta di successione. Peraltro, lei ha già fatto istanza, in qualità di erede, per la definizione dei ruoli regionali già affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Può notificare agli uffici regionali preposti alla gestione della tassa automobilistica i dati del defunto (codice fiscale, data di nascita e di morte, ultimo indirizzo di residenza) e quelli degli eredi (codice fiscale, data di nascita ed indirizzo di residenza – rilevando eventualmente anche l’irreperibilità dei coeredi) ai sensi del comma 2 dell’articolo 65 del DPR 600/1973 Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Almeno le comunicazioni destinate al genitore defunto, a partire dal 30.mo giorno successivo a quello di spedizione, dovranno essere indirizzate a lei dal momento che (come precisa l’ultimo comma dell’articolo di legge appena citato) la notifica degli atti intestati al defunto puo’ essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed e’ efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.

Invece, per gli eventuali avvisi di accertamento dell’omesso versamento del bollo auto già inviati a suo padre, notificati per compiuta giacenza, relativi al periodo compreso fra la morte del genitore e la comunicazione a cui si è fatto cenno (ex articolo 65 dpr 600/73), non ancora affidati al concessionario della riscossione alla data del 31 dicembre 2016 (per i quali ha già aderito alla definizione agevolata), non c’è altra strada che quella di effettuare accesso agli atti presso gli uffici regionali preposti alla gestione della tassa automobilistica.

L’accesso potrà essere effettuato anche da un terzo (agenzia di pratiche auto, per esempio) che possa esibire la delega e la documentazione che attribuisce al delegante la qualità di erede del contribuente dei cui atti si intende prendere visione.

Purtroppo sì, lei ha ragione: il mondo (soprattutto quello della PA) non è perfetto come ci piacerebbe fosse.

23 Luglio 2017 · Tullio Solinas


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