Comunicazione credito classificato in sofferenza


Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi, decadenza dal beneficio del termine (DBT) e risoluzione del contratto di prestito





Vorrei chiedere che cosa significa esattamente la seguente comunicazione appena ricevuto con posta ordinaria dalla Banca alla quale sono debitore di euro 50 mila più interessi e spese.

A seguito del perdurare della sua morosità, la scrivente ha già provveduto a dichiarare la decadenza del beneficio del termine.

A seguito dell’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia del 12 maggio 2015, lo scrivente intermediario è tenuto a contribuire alla Centrale Rischi tenuta dalla medesima Banca d’Italia i crediti catalogati a sofferenza, tra cui rientrano quelli per i quali, come nel suo caso, è già stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine.

In forza di ciò … la informiamo che il credito vantato nei suoi confronti è stato inserito nella categoria di censimento delle sofferenze.

Ciò comporterà la disponibilità dell’informazione all’intero sistema bancario e finanziario.

Le mie domande sono:

1) cosa significa ciò? Non ero già segnalato come cattivo pagatore?
2) cosa cambia ora? Significa che possono chiedere un decreto ingiuntivo da un momento all’altro?

Oppure che possono cedere il credito a una Società di Recupero e quindi, nel caso potrei trattare per un’eventuale saldo a stralcio?

Va innanzitutto chiarito che , secondo il Testo Unico Bancario (TUB) costituisce ritardato pagamento di una rata di prestito quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata: la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

La risoluzione del contratto comporta la decadenza dal beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo in un’unica soluzione.

La decadenza dal beneficio del termine e’ la facolta’ che ha la banca di esigere immediatamente il debito residuo in un’unica soluzione, a seguito di specifiche inadempienze contrattuali (ritardi nel pagamento delle rate di rimborso) da parte del debitore, il quale perde la possibilità di rimborsare il prestito alle scadenze stabilite.

Comunque, a partire dalla notifica della comunicazione di DBT, verranno esperite le azioni di recupero del credito: tipicamente decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento dei beni del debitore.

Ogni banca ha proprie strategie e politiche per il recupero crediti: alcune prima di avviare un’azione esecutiva giudiziale tentano di raggiungere un accordo stragiudiziale con il debitore. Altre preferiscono classificare il credito come deteriorato (not performing loans – NPL) e cederlo ad una società specializzata nel recupero. Molto dipende dalla valutazione delle possibilità di escussione del debitore (possesso di beni immobili, titolarità di conti correnti oppure di redditi da pensione o da lavoro dipendente).

La circostanza di essere già stato segnalato come cattivo pagatore, ovvero come debitore non puntuale nel pagamento delle  rate di un prestito in genere, presso una centrale rischi privata (CRIF, EXPERIAN, CTC) non esonera la banca dall’onere di segnalare il debitore inadempiente alla CR della Banca d’Italia.

Infatti, fra i sistemi di informazioni creditizie operanti in Italia va ricordata la Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, contenente informazioni su mutui, anticipazioni, aperture di credito pari o superiori a 30 mila euro, che registra, ex lege, segnalazioni relative a debitori inadempienti o insolventi e ai relativi crediti inesigibili o in sofferenza.

29 Giugno 2016 · Ornella De Bellis


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