Comodato d’uso dei mobili nella casa in affitto per evitare pignoramento presso la residenza del debitore


Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





A causa della perdita di lavoro ho contratto un debito con una finanziaria di 10 mila euro: ora ho venduto casa che avevo e mi sono trasferito in altra città in previsione di iniziare ad anno nuovo un nuovo lavoro. Siccome con la finanziaria sono indietro da un anno con le rate è già a casa vecchia mi tempestavano di chiamate, volevo sapere adesso che sono in affitto intestato a me posso fare un comodato d’uso dei beni in casa a nome della nonna di mia moglie che vive con noi? ( visto che i mobili in parte sono suoi ) registrandola all’Agenzia delle entrate?

Il pignoramento, avviato dal creditore, presso la residenza o il domicilio del debitore è un’azione esecutiva assai poco efficace: la finanziaria vi potrebbe ricorrere solo quando nella residenza o nel domicilio del debitore e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprieta’: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprieta’ del debitore stesso.

Le conseguenze derivanti dal principio appena enunciato possono essere limitate con la stipula di un contratto di comodato d’uso, registrato presso l’Agenzia delle entrate, sia dell’appartamento che dei beni (mobili, arredi, elettrodomestici, impianti di servizio e quant’altro) in esso collocati.

Tuttavia, cosi’ come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attivita’ svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

Cio’ significa che l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte del debitore esecutato, procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati al debitore stesso).

Al verificarsi di una simile circostanza, il comodante sarebbe costretto a rivolgersi ad un un avvocato per presentare al giudice delle esecuzioni istanza di liberazione dei beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Non sempre accade: il piu’ delle volte l’ufficiale giudiziario esaminato il contratto di comodato e ispezionati i locali, va via e redige verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non e’ escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale.

18 Novembre 2015 · Lilla De Angelis


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