Circolare con il fermo amministrativo si puo’!


A chi viene sorpreso alla guida di un veicolo gravato da fermo amministrativo si applica solo una sanzione amministrativa e nessuna sanzione penale





La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che non è reato circolare con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo, visto la non riconducibilità del fermo amministrativo al sequestro amministrativo. La Cassazione si è espressa in merito ad un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli che ha assolto perché il fatto non sussiste, in relazione all’avvenuta messa in circolazione di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo. La Suprema Corte ha motivato l’assoluzione secondo il criterio che il fermo amministrativo, cui era sottoposto il ciclomotore, va considerato come sanzione amministrativa accessoria e non come una misura cautelare, pertanto esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto all’uso del bene, quindi non si costituisce il reato ex art. 334 del codice penale. Di diverso avviso è invece il Procuratore della Repubblica ricorrente, il quale afferma che il fermo amministrativo non si distingue dal sequestro, da ciò l’applicabilità dell’art. 334 del codice penale, con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro. I giudici di Piazza Cavour, al contrario, ritengono l’insussistenza della violazione ex articolo 334 del codice penale, allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 214 del D. lgs. N. 285 del 1992. Tale conclusione della Cassazione tiene conto del concetto dell’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e di determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem.

Avevamo già dato conto di una circolare del Ministero dell’interno, risalente al 2008, sulla spinosa questione: circolare che riproponiamo integralmente, non senza sorpresa per le argomentazioni addotte dal PM nella citata sentenza di Cassazione. Evidentemente, è proprio il caso di ricordarlo, spesso la mano dritta non sa cosa faccia quella mancina.

Comunque, grazie al lettore per l’interessante link. Peccato solo che, anche nell’articolo linkato, non vi sia il riferimento al numero di registro della sentenza.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 25.01.08 n. m/6326150, ci chiarisce – a mio avviso doverosamente – che al conducente che guida un veicolo sottoposto a fermo fiscale sarà applicata solamente una sanzione amministrativa.

Il Ministero con questa circolare spiega che il fermo fiscale non rappresenta “una vera e propria violazione delle norme del codice della strada ma una misura prevista a garanzia di un credito”.

La stessa avvocatura generale dello Stato sottolinea che in caso di violazione del fermo fiscale deve essere elevata soltanto la sanzione pecuniaria “senza procedere al sequestro del veicolo”.

Successivamente il verbale di accertamento sarà inviato al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale al fine di consentire il pignoramento del veicolo.

Eccovi per esteso la circolare richiamata:
“Ministero dell’Interno – Circolare n. m/6326150 del 25 gennaio 2008 – Prot. n. M/6326150-2l del 25 gennaio 2008 – All. n. 2

OGGETTO: Fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dall’art. 86 del D.P.R. 602/73 e conseguente applicazione dell’art. 214, comma 8, del D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada).

Con nota in data 17 ottobre u.s., che si allega in copia, questo Ufficio ha sottoposto all’attenzione dell’Avvocatura Generale dello Stato perplessità e dubbi emersi in relazione alle disposizioni indicate in oggetto.

In particolare si è chiesto all’Organo legale di dirimere il contrasto interpretativo, insorto con l’Agenzia delle entrate, in ordine all’individuazione dell’autorità competente a irrogare le sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 86, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992. Come noto, il capo III del D.P.R. n. 602/1973 detta norme particolari in materia di espropriazioni di beni registrati, statuendo all’art. 86, comma 3, che “chiunque circola con veicoli …… sottoposti a fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. A sua volta, il citato articolo dei codice della strada prevede testualmente che “chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, “salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 656,00 ad euro 2628,00. E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo”.

In assenza di specifiche indicazioni, si è più volte verificato che gli organi di polizia, all’atto dell’accertamento della violazione, abbiano disposto il sequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 213 del D.Leg. 285/1992, ed abbiano trasmesso i relativi verbali alla Prefetture, nell’erronea presunzione che, trattandosi di sanzioni previste dal codice della strada, fosse il Prefetto l’autorità competente ad adottare il provvedimento ablatorio.

In realtà, questa Amministrazione ritiene che non vi siano i presupposti per attribuire ai Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di circolazione dei veicoli sottoposti a fermo “fiscale”, non trattandosi di una vera e propria violazione delle norme dei codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.

In data 6 dicembre u.s., l’Avvocatura Generale, auspicando comunque un intervento normativo che riordini la materia particolarmente complessa, si è espressa sulla questione.

In proposito, l’Organo legale sostiene che, nel caso di accertamento della violazione del combinato disposto dell’art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73 con l’art. 214, comma 8 del C.d.s, gli organi di polizia debbano elevare verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione al concessionario della riscossione che ha disposto il c.d. “fermo fiscale”, al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In ogni caso competente a valutare eventuali ricorsi di merito è il Prefetto.

L’orientamento così espresso, seppur basato su argomentazioni non del tutto pacifiche, tuttavia, risolve, in via definitiva, dubbi e perplessità in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della confisca, prevista dalla recente modifica dell’art. 214, comma 8, del C.d.s., nell’ipotesi di violazione dell’art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene opportuno uniformare l’attività sanzionatoria al citato parere dell’Avvocatura Generale.

IL DIRETTORE CENTRALE PENTA

9 Aprile 2012 · Carla Benvenuto


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