Chiarezza su prescrizione bollo auto – Prescrizione dopo la notifica dell’avviso di accertamento






Ritorno sulla prescrizione bollo auto: oggi sono andato alla sede di Equitalia per fare la rateizzazione della cartella e informarmi sulla prescrizione dei bolli auto. Alle mie convinzioni che sono le seguenti: scadenza bollo 31/12 dell’anno di riferimento es. 97, avviso di accertamento entro il terzo anno cioè entro il 31/12/2000, con conseguente interruzione della prescrizione per ulteriori tre anni, iscrizione a ruolo poniamo 31/12/2003 e notifica con cartella esattoriale. Ulteriori tre anni di interruzione dalla data della notifica. e così via tutto regolare se le interruzioni avvengono sempre entro il terzo anno.

Tutto pacifico quindi, non avendo ricevuto avvisi da 9 anni il bollo è praticamente prescritto? in equitalia controllano e veramente per 9 anni non ho ricevuto alcun sollecito o notifica di pagamento… ma… ma…le loro spiegazione son ben diverse.

L’avviso di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate (essendo la Sardegna a statuto speciale la competenza non è della regione ma dell’agenzia delle entrate) deve essere fatto effettivamente entro tre anni quindi bollo 97 accertamento entro il 31/12/2000.

Il gentile impiegato mi spiega che con l’accertamento il bollo in sostanza cambia come dire essenza; non è più un bollo ma un avviso di accertamento per un debito tributario quindi prescrizione non più 3 ma 5 anni. Non solo, emesso il ruolo entro 5 anni e la relativa notifica con cartella esatoriale del mio bollo, fatta il 10/03/2003, va in prescrizione esattamente il 10/03/2013 cioè 10 anni dopo!

In conclusione c’è una totale confusione sulle norme della prescrizione, migliaia di pareri che si prestano a interpretazioni personali. l’impiegato in questione non ha alcun motivo di favorire equitalia solo perchè ci lavora e mi spiega che quelle norme sulla prescrizione trienale esistono veramente ma che il legislatore si è guardato bene da specificare che con l’accertamento il povero bollo non pagato diventa un nobile tributo erariale e segue la stessa strada dei suoi fratelli fiscali,irpef, iva ecc. con buona pace del debitore che qualcuno lo ha pure pagato ma che avendo stoltamente buttato via la ricevuta 3 o 5 anni dopo se lo ritrova in Equitalia magari solo perche la ricevitoria o l’Aci non ha trasmesso esattamente i dati come nel caso di un mio bollo del 2002, pagato in ricevitoria, risultante da un sommario controllo sul sito dell’agenzia delle entrate ma che non ha impedito alla stessa di inserirlo in ruolo cin canto di cartella esattoriale specifica. .

Morale: conservate le ricevute per 100 anni o forse più perchè tanto se inserite in cartelle esattoriali non andranno mai in prescrizione a meno di un errore di Equitalia che si dimentica di reclamare il debito nei 10 anni prescritti. Cosa impossibile .

Innanzitutto desidero ringraziarla: raramente i frequentatori del forum inseriscono i propri feedback sulle questioni che sono state discusse, ed invece, sono proprio questi i contributi più utili. Oltre a fornire informazioni esiziali, danno anche la misura di quanta differenze ci sia fra teoria astratta e pratica realtà.

Che la prescrizione di una cartella esattoriale per debiti tributari fosse quinquennale era fatto noto.

Ed è pacifico che, dopo la notifica di un avviso di accertamento per la tassa automobilistica, il cui termine di decadenza è triennale, la Regione o l’Agenzia delle Entrate dovessero attivarsi entro tre anni e non cinque, per evitare la prescrizione della cartella esattoriale omessa a seguito dell’inadempimento del debitore anche rispetto all’avviso bonario.

Anche per tributi locali, compresa la TARSU o la TARI, e debiti contributivi la prescrizione della cartella esattoriale è quinquennale.

Secondo noi, checché ne dica il “gentile impiegato”, i termini di prescrizione del credito non cambiano con la notifica della cartella esattoriale: in breve, il termine eventualmente breve non cambia natura in termine di prescrizione decennale.

E, la Corte di cassazione, a sezioni unite peraltro, ha poi confermato (con la sentenza 23397/2016) il generico principio di diritto qui enunciato, così come emerge da questo articolo.

2 Luglio 2012 · Ornella De Bellis


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