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Ho letto che i creditori del debitore defunto possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia degli eredi, ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del defunto.
La mia domanda è ha chi devono avanzare la domanda per ottenere l’autorizzazione? Che forma deve avere la domanda?
In effetti se il debitore è il de cuius, il chiamato all’eredità che accetta diviene debitore e su di lui può soddisfarsi il creditore. Se tutti i chiamati rinunciano, il creditore non ha difficoltà ad aggredire la massa ereditaria giacente anche con una procedura concorsuale, nel caso in cui i creditori siano più di uno.
Il problema si pone, invece, quando il debitore è il chiamato all’eredità.Un sua eventuale rinuncia crea enormi problemi al creditore. La quota di eredità, a cui il debitore chiamato rinuncia (a rinunciare saranno, naturalmente, anche i soggetti che al chiamato all’eredità possono succedere per rappresentanza) va ad accrescere la quota degli altri chiamati all’eredità che non possono essere escussi dal creditore del chiamato rinunciante.
In queste circostanze il creditore può rivolgersi al giudice, con il supporto di un legale, e chiedere la revocatoria dell’atto di rinuncia del debitore chiamato all’eredità.
Il debitore chiamato e rinunciante non viene (non può essere costretto ex lege) ad accettare l’eredità, ma la sua quota viene trasferita al creditore.
24 Gennaio 2012 · Ludmilla Karadzic