Debito segnalato a Banca d’Italia


Debito segnalato a Banca d'Italia





Ieri ho scritto alla società XXX che segnala un mio debito presso la Centrale rischi della Banca D’Italia, ma che non è la stessa società ZZZ che attualmente “detiene” il mio debito.

un incaricato della società mi risponde:

in merito alla Sua richiesta di chiarimento, La informiamo che la società XXX (di seguito la Società) è una società per la cartolarizzazione costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999. La Società, in data 26 maggio 2006, si è resa cessionaria, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di natura bancaria originati, tra gli altri, da CCC, tra cui il credito originariamente vantato nei Suoi confronti.

Nell’ambito dell’operazione la Società ha affidato alla società ZZZ, in qualità di Special Servicer, il compito di occuparsi dell’attività di gestione, amministrazione, riscossione, recupero dei crediti delle pratiche cartolarizzate e di segnalazione al sistema centralizzato dei rischi, tra cui quella oggetto della presente comunicazione.

da quello che leggo sopra, in particolare dalla frase “di segnalazione al sistema centralizzato dei rischi”, capisco…almeno penso di capire…che dovrebbe essere la società ZZZ a segnalare e non la XXX. è corretto? è possibile che essendo “special servicer” la società ZZZ segnali a nome della XXX?

Ho posto la stessa domanda alla società XXX…ma non mi hanno ancora risposto.

E’ innanzitutto il creditore a poter effettuare la segnalazione alla centrale rischi di competenza per tipologia ed entità del debito.

Attualmente, il creditore è la società cessionaria, quella che ha cioè acquistato il debito. E, presumibilmente, ha effettuato la segnalazione nella fase appena successiva all’acquisto delle pratiche.

La special servicer gestisce i rapporti con il debitore a nome e per conto del creditore e per di più entro determinati limiti temporali di affidamento. Ma, come in questo caso, il creditore può delegare la società gerente ad effettuare anche segnalazioni alla centrale rischi, a fronte di richieste di rimborso a cui il debitore non ha dato esito.

Tanto, allo scopo di prolungare la permanenza del nominativo del debitore negli archivi delle centrali rischi nel caso in cui questi continuasse a persistere nella posizione di insolvenza e non vi fossero beni da pignorare tali da giustificare un’azione esecutiva.

Bisogna ricordare che la cancellazione da una centrale rischi, in caso di persistente insolvenza ed in osservanza del diritto all’oblio del debitore, può essere chiesta decorsi tre anni dall’ultima segnalazione a suo nome pervenuta.

17 Gennaio 2012 · Tullio Solinas


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