Il prestito, noto come cessione del quinto, viene facilmente concesso in virtù della garanzia fornita proprio dal TFR a fronte di eventi come le dimissioni del debitore, il suo licenziamento per giusta causa o la perdita del posto di lavoro imputabile a chiusura dell’azienda.
In quest’ultimo caso, è’ evidente che, anche con l’insinuazione al fallimento, il creditore – che ha erogato il prestito tramite cessione del quinto – non è riuscito a recuperare l’intero TFR o, comunque, quanto necessario a coprire l’intero debito.
Per il residuo, IBL banca non può certo riattivare forzosamente il prestito con cessione del quinto rivolgendosi al nuovo datore di lavoro. Questa potrebbe essere una soluzione solo con l’assenso del debitore, cioè lei.
L’alternativa, tuttavia, è l’avvio della procedura di pignoramento del quinto dello stipendio, che comporterebbe l’aggravio delle spese legali.
Le suggerisco di aderire ad una transazione, facendosi assistere da un esperto che possa controllare, attraverso la documentazione relativa all’insinuazione al passivo, quanto è stato effettivamente recuperato da IBL banca nei confronti della vecchia azienda fallita.
8 Marzo 2014 · Ludmilla Karadzic