Cartella esattoriale per multa non pagata perchè mai notificata


Può presentare ricorso al Giudice di Pace con atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex articolo 615, 1 comma c.





Il 20 aprile ultimo scorso mi è stata notificata una cartella esattoriale per il mancato pagamento di una multa. La violazione al codice della strada era stata da me commessa nel febbraio 2007.

Sono stata al Comune e dalla relata di notifica del verbale risulta che lo stesso è stato inviato nel maggio 2007 al vecchio indirizzo di residenza e la notifica perfezionata per compiuta giacenza.

Preciso che la variazione anagrafica di residenza risulta annotata già dal dicembre 2006.

Posso ricorrere in qualche modo?

Può presentare ricorso al Giudice di Pace con atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615, 1 comma c.p.c.

Il credito iscritto a ruolo preteso con la cartella esattoriale risulta infatti prescritto, stante l’espressa previsione normativa di cui all’art 28 della legge 689/81, secondo cui il termine prescrizionale quinquennale decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La presunta violazione, infatti, risulterebbe essere stata commessa nel febbraio 2007, mentre la notifica della cartella risulta essere stata effettuata solo il 20 aprile 2012.

La notifica della cartella esattoriale, pertanto, risulta essere tardiva, essendo avvenuta ben oltre il termine prescrizionale previsto.

Il Comune, peraltro, non ha provveduto ad inviare nessun atto interruttivo, posto che non è in grado di produrre relate che attestino la notifica del verbale di accertamento (presupposto indefettibile per l’emissione della cartella di pagamento) all’indirizzo presso il quale il destinatario della cartella esattoriale risiedeva nel maggio 2006.

Appare evidente, quindi, come l’omessa notifica del verbale di accertamento non consenta all’amministrazione comunale di potersi avvalere della procedura connessa alla formazione e riscossione della sanzione amministrativa, tramite ruoli.

In assenza di altri atti interruttivi correttamente notificati ed idonei ad interrompere la prescrizione delle somme pretese in cartella, deve riconoscersi l’intervenuta prescrizione del presunto credito vantato , conseguentemente la carenza di potere dell’Ente creditore di porre in essere la procedura volta alla riscossione coattiva.

Per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non è previsto alcun termine decadenziale.

Per inciso e a solo scopo informativo, aggiungo che a, partire dal luglio 2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se perfezionate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione. Ciò perché nel luglio 2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall’art. 36.”

Liberamente tratto (ed adattato) da un articolo dell’avv. Massimiliano Venceslai, che lo staff di indebitati.it sentitamente ringrazia.

8 Maggio 2012 · Marzia Ciunfrini


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