Cartella esattoriale per multa mai notificata – tempi di accesso agli atti e termini per ricorso






Ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa che ritengo non essermi mai stata notificata e vorrei proporre ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile entro i previsti 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

Vorrei però anche evitare di perdere il ricorso e vedermi attribuito il pagamento delle spese di giustizia perchè la controparte esibisce in giudizio una relata di notifica formalmente corretta.

Ora,  se presento istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 – per raccogliere copia della documentazione che mi riguarda e verificare la correttezza della relata di notifica del verbale che ha originato la cartella esattoriale –  la Polizia Municipale può riservarsi, come previsto dalla normativa, 30 giorni di tempo.

Ed allora mi trovo in un circolo vizioso. Devo procedere ad un ricorso al buio oppure rinunciare a far valere i miei diritti?

Ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile

Per giurisprudenza consolidata, l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile, è il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo (quindi anche l’inesistenza del titolo per mancata notifica ndr) o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.

Con la conseguenza che se il ricorso a cartella esattoriale riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il ricorso a cartella esattoriale deve essere proposto al giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale stessa.

Peer quanto attiene la problematica posta dal lettore è forse opportuno citare una recente sentenza di Cassazione.

Cassazione – sentenza n. 12505/2011

Con la sentenza n. 12505/2011 si stabilisce che il termine per il ricorso a cartella esattoriale originata da multa non pagata – per difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione – è di sessanta giorni e non di trenta.

Il caso prende spunto da un automobilista che si era rivolto alla Cassazione contro la pronuncia con cui il Giudice di Pace aveva dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso a cartella esattoriale originata da una multa mai notificata. Il giudice di pace, con ordinanza pronunciata ai sensi della legge legge 689/81, art. 23, comma 1, aveva dichiarato inammissibile il ricorso a cartella esattoriale, ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa.

Il ricorrente aveva lamentato l’incongruenza del principio già fissato dai giudici di cassazione, in base al quale il ricorso a cartella esattoriale entro trenta giorni per una multa mai notificata deve svolgere azione “recuperatoria”, con il comma 1 dell’art. 204 bis del codice della strada le cui previsioni, invece, accordano al trasgressore la possibilità di proporre ricorso contro un verbale di multa ( e quindi anche contro eventuali vizi e/o irregolarità di notifica) entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o di formale notifica della stessa (contestazione differita). La Cassazione ha ritenuto la censura fondata.

Poiché – secondo la giurisprudenza di merito – incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del verbale di accertamento, il Comune convenuto deve esibire, a riprova del perfezionamento della procedura di contestazione, l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore. Sull’avviso di ricevimento deve essere annotata l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del destinatario che dell’addetto al recapito.

Ora, anche se per le violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2011 i termini per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sono stati ridotti a 30 (trenta giorni) giorni, è pur vero che è rimasta immutata la possibilità di impugnare il verbale di multa innanzi al Prefetto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

E quindi il termine fissato dalla Suprema Corte per consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela – nel caso in cui la cartella esattoriale è emessa per il mancato pagamento di una multa senza essere preceduta dalla corretta procedura di notifica del verbale di accertamento della violazione – deve intendersi fissato in 60 (sessanta giorni) dalla notifica della cartella esattoriale anche per violazioni commesse dopo il 6 ottobre 2011.

Ancora sul ricorso ex art. 615 c.p.c.

Riportiamo un commento dell’avv. Aurelio Tricoli

E’ ammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (che non è soggetta a termine) contro una cartella esattoriale, allorquando si deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall’amministrazione, l’azione essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto.

Sussiste la legittimazione passiva del Comune nonchè concessionario/agente per la riscossione in quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella sua sfera patrimoniale.

In presenza di una eccezione di inesistenza del titolo presupposto, vi è una diretta responsabilità nella vicenda del concessionario/agente per la riscossione.

su una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Roma

sentenza giudice pace Roma su cartella esattoriale per multa mai notificata

24 Gennaio 2012 · Loredana Pavolini


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