Cartella esattoriale mai pervenuta in quanto notificata al vecchio indirizzo






Da una verifica on line dal sito di Equitalia ho appreso che risulta essere stata emessa a mio carico una cartella di pagamento relativa alla dichiarazione annuale 2006 (redditi 2005) notificata nel mese di maggio del 2009. Dalla relata di notifica si evince che la notifica é stata effettuata presso la vecchia residenza di Roma, mentre io dal gennaio 2009 sono residente in altro comune della provincia e tale variazione é stata regolarmente comunicata in occasione delle dichiarazioni dei redditi a partire dal 2009. Esiste la possibilità di chiedere l’annullamento della cartella con un ricorso alla CTP di Roma?

Nel caso di cambio di residenza, per verificare la validità della notifica effettuata al vecchio indirizzo, occorre fare riferimento alle seguenti regole.

Notifiche effettuate al vecchio indirizzo tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006 incluso

Tali notifiche sono nulle, anche se avvenute dopo pochi giorni dal cambiamento di indirizzo. Ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 19.12.2003, che ha stabilito che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notificazioni dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non dal sessantesimo giorno successivo, come previsto dall’articolo 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dichiarato incostituzionale. In questo arco temporale, dunque, le variazioni di indirizzo del contribuente producevano effetto immediato, senza l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione all’ufficio competente. Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.

Notifiche effettuate al vecchio indirizzo dopo il 4.7.2006

Dopo il 4.7.2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione. Ciò in quanto il 4.7.2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall’art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.

22 Febbraio 2012 · Giorgio Valli


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