Le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 legge n. 689/81 e 206 del codice della strada – come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr. sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 8200/2009) e come confermato poi dall’art. 29 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo – sono:
1. l’opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81;
2. l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
3. l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Dunque, non era la CTP l’Autorità Giudiziaria da adire.
Ovviamente per il ricorso si presume che lei abbia validi motivi per impugnare la multa che le è stata elevata. Questo, dal suo quesito, non si evince.
22 Settembre 2011 · Simone di Saintjust