Calcolo isee coppia collaboratore occasionale e studentessa incinta






Nel 2004 ho iniziato a lavorare per un’azienda e nello stesso periodo ho acquistato un’abitazione con le agevolazioni per la “prima casa” dove ho poi posto anche la mia residenza; l’anno scorso mi sono licenziato accettando una buona uscita e ho messo in vendita la “prima casa”. Nel frattempo ho acquistato una nuova abitazione come (purtroppo…) “seconda casa”. In questi giorni mi è arrivata un’offerta d’acquisto per la mia “prima casa” che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi due o tre mesi. Quindi al momento ho ancora intestate due abitazioni in due regioni diverse.

La mia compagna è incinta e al momento viviamo dai suoi genitori (dove solo lei ha la residenza). Dopo il parto e dopo aver venduto la prima casa, vorremmo andare a vivere insieme in quella che ora è la mia “seconda casa”, ma che spero verrà considerata come “prima” non appena avrò concluso la vendita dell’altra e avervi posto la mia residenza.

Sappiamo che ci sono degli assegni di supporto alla maternità e buoni dell’ASL, non sono elevati ma a noi farebbero comodo nella nostra situazione; inoltre la mia compagna è iscritta all’università e non lavora, io sono l’unico ad avere delle entrate (al momento con la ritenuta d’acconto ma forse nei prossimi mesi aprirò la partita iva al regime ordinario, ma non è sicuro perchè non è sicuro che avrò del lavoro).

La mia domanda è: ai fini del calcolo dell’ISEE, utile per le tasse universitarie della mia compagna e per gli assegni di cui sopra, quando entrambi risiederemo nella stessa abitazione intestata a me, faremo il calcolo solo dei nostri (bassi o nulli) redditi, oppure metteranno nel calcolo anche quelli dei miei genitori e dei suoi?

Spero di aver compreso bene lo scenario su cui lei desidererebbe risposta. Lo descrivo in modo da fugare eventuali equivoci.

Due soggetti non coniugati e non percipienti reddito (e dunque a carico fiscale di altri soggetti) vanno a convivere in una stessa unità abitativa con un figlio/a riconosciuto/a dal padre.

I due soggetti con la progenie andranno a costituire un’unica famiglia anagrafica (unico stato di famiglia) perchè, pur non essendo coniugati e non sussistendo vincoli di parentela, esistono dei vincoli affettivi che derivano dall’avere un figlio/a in comune.

ISEE

La famiglia anagrafica in alcune circostanze può non coincidere con il nucleo familiare ai fini ISEE.

Nel caso specifico bisogna considerare che, per legge, soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se risultano componenti di altra famiglia anagrafica.

Pertanto ciascuno dei due soggetti farà parte del nucleo familiare formato con i propri genitori.

Resta il problema di capire a quale dei due nuclei familiari fa parte il figlio/a dei due soggetti.

La lagge prescrive che i figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso. Ma ciò non scioglie il dubbio, dal momento che il figlio/a convive con entrambi i genitori.

Peraltro, non essendo convivente con nessuno dei nonni, il figlio/a non può essere considerato/a a carico fiscale (come altro familiare), il che avrebbe potuto aiutare ad allocare il minore in uno dei due nuclei familiari.

Resta, allora, il ricorso all’art. 433 c.c. che determina l’ordine gerarchico di coloro (parenti e affini) che sono obbligati a prestare gli alimenti. Ma anche qui il riscontro è negativo avendo, i nonni materni e quelli paterni, lo stesso grado di obbligo alla prestazione degli alimenti.

Non ci resta che affidarci all’art. 441 del codice civile “Se il soggetto è a carico (non fiscale, ma per quanto riguarda l’obbligo degli alimenti n.d.r.) di più persone tenute nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, è componente del nucleo di colui che è tenuto in misura maggiore in base alle proprie condizioni economiche”

Il che, in pratica, vuol dire che avrete libertà di scegliere a quale dei due nuclei familiari:

  1. nonni paterni e padre;
  2. nonni materni e madre;

inserire vostro/a figlio/a.

ISEEU

Per l’ISEEU (ISEE perl’università) le cose cambiano un pò. In questo caso, il nucleo familiare sarà formato da:

  1. compagna – studentessa;
  2. compagno;
  3. figlio/a;
  4. genitori materni.

Infatti, per l’ISEEU di una studentessa non percipiente reddito vengono cooptati nel nucleo familiare ISEEU i soggetti del proprio nucleo familiare ISEE e, in aggiunta, gli eventuali componenti della propria famiglia anagrafica.

Asili nido, mense scolastiche, assegni di maternità erogati dal comune ecc…

Per questa tipologia di benefici nulla è possibile anticipare. La normativa è diventata una vera giungla. Nel tentativo di arginare l’elusione da cui sono viziate spesso le dichiarazioni ISEE i Comuni, in tempi di vacche magre, ricorrono agli artifici più disparati, come il nucleo familiare fiscale e/o mix con il nucleo familiare ISEE.

Dunque bisognerà, di volta in volta, esaminare con attenzione le regole fissate per l’accesso alle prestazioni sociali alla cui fruizione ci si vuole candidare.

11 Gennaio 2012 · Tullio Solinas


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