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Volevo sapere, ipotizzato che un veicolo sia stato sottoposto a fermo amministrativo, se bisogna continuare a pagare il bollo (tassa di proprietà).
L’auto sottoposta a fermo amministrativo non può circolare, non può essere venduta, nè rottamata.
Il proprietario deve continuare a pagare il bollo, perchè il bollo è tassa di possesso e non di circolazione.
L’auto sottoposta a fermo amministrativo deve essere assicurata contro rischi derivanti da responsabilità civile, se il proprietario non dispone di un garage o box o posto auto privato dove custodirla.
Il fermo amministrativo segue il mancato pagamento di un atto formale come:
Il fermo amministrativo consiste in una misura cautelare attivata dall’agente della riscossione (Equitalia) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione.
La circolazione con mezzi sottoposti a fermo amministrativo e’ vietata e sanzionata, come previsto dall’art.214 comma 8 del codice della strada. Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere né venduto, né rottamato.
Se, dopo il fermo amministrativo, il debito continua a non essere pagato, l’agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta.
Il bollo auto o tassa automobilistica è un tributo locale a favore della regione di residenza, che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli. L’articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso. Il bollo auto è dunque un balzello cui è obbligato il possessore, anche se l’automezzo imposto non circola.
Quanto abbiamo appreso finora, può essere sinteticamente espresso con due concetti:
Come quasi sempre avviene, la verità sta nel mezzo.
L’art. 94 del Codice della Strada ha stabilito che “ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione [anche temporanea n.d.r.] dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”.
Anche la Circolare del Ministero delle Finanze n.122/1998 e successivamente la Circolare n.2/2003 forniscono chiarimenti riguardo alla idonea documentazione che deve essere presentata dal contribuente per attestare la perdita di possesso di autoveicoli e motoveicoli iscritti al PRA, non trascritta ai sensi di legge, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento del bollo auto.
Inoltre, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n.2/2003, la documentazione attestante l’iscrizione di fermo amministrativo produce effetti retroattivi riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo auto.
La procedura corretta da seguire è quella di recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo conseguente all’avvenuta iscrizione di fermo amministrativo ed i relativi periodi in cui il fermo amministrativo è stato disposto. Se gl uffici regionali non accettano la dichiarazione sostitutiva come documento idoneo ad ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto per temporanea perdita di possesso, allora sarà necessario produrre una visura della targa del veicolo.
La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo risultanti in quel momento comprese, naturalmente, le informazioni relative ai periodi in cui sul veicolo è risultato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo.
21 Settembre 2011 · Simone di Saintjust
La Corte Costituzionale ha precisato, nella sentenza 47/2017, che il bollo auto è dovuto anche se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo. Essendo la sentenza del 2017 mi chiedevo se ha effetto retroattivo, essendomi arrivata una richiesta di pagamento per il 2015 (entro il termine di prescrizione di 3 anni). ...
Verifica fermo amministrativo tramite bollo auto
Mi è capitato in passato di avere un fermo amministrativo sull'auto senza saperlo, e di essermene accorta perché provando ad andare sul sito aci per pagare o calcolare il bollo, inserendo la mia targa mi dava errore. Avendo poi tolto il fermo, tutto è tornato regolare. Questo succedeva una decina di anni fa, all'incirca. Ora mi chiedo: è ancora così? Su un'auto sottoposta a fermo amministrativo è impossibile pagare il bollo online? Qualcuno che è sicuro di avere un fermo, potrebbe fare questa verifica? E' sufficiente andare sul sito aci alla voce "calcola il bollo", inserire la targa e la ...
Come tutti sappiamo, decorso inutilmente il termine di 60 giorni per il pagamento o l'impugnazione della cartella esattoriale, il concessionario della riscossione può disporre il fermo amministrativo del veicolo del debitore. E' quanto dispone l'articolo 86 del dpr 602/1973. La nuova procedura di iscrizione del fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore è avviata dall'agente della riscossione con la notifica di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nel Pubblico Registro ...
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