Avviso di accertamento fiscale notificato al vecchio indirizzo di residenza – Si tratta di un vizio di notifica?


Notifica atti, notifica atti giudiziari, notifica per compiuta giacenza





Ho ricevuto un avviso di pagamento da Equitalia, per una omissione di dichiarazione dei redditi, l’agenzia dell’ entrate mi ha inviato l’accertamento al vecchio indirizzo di residenza, pertanto non ho mai ricevuto e mai visto l’accertamento, loro ritengono che la notifica dell’accertamento è valida, perchè il postino ha messo l’avviso di giacenza e superati i 30 giorni si può ritenere valida.

Volevo chiedervi se è possibile che la giacenza vale anche al vecchio indirizzo di residenza?

Partiamo dall’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate: secondo l’articolo 60 del dpr 600/1973 le variazioni e le modifiche dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche degli atti, a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

Quindi bisognerebbe innanzitutto capire quando è intervenuta la variazione anagrafica (si noti bene, non la domanda di variazione, ma la registrazione del nuovo indirizzo di residenza all’anagrafe, informazione che può essere ottenuta chiedendo un certificato di residenza storico). Se la notifica dell’avviso di accertamento al vecchio indirizzo di residenza è stata effettuata dopo i 30 giorni successivi alla variazione apportata nei registri dell’anagrafe, allora ci troviamo di fronte ad una notifica viziata.

Potrebbe allora, verificato un eventuale vizio di notifica dell’avviso di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate, presentare ricorso? Dipende: prima bisognerebbe sciogliere un altro nodo, quello relativo alla notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia. Infatti, la legge dispone che Equitalia, per debiti inferiori a mille euro, non possa procedere all’avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria (si tratta quindi di una comunicazione non notificata) di un sollecito di pagamento (o avviso di pagamento, o ingiunzione di pagamento) contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Il che, presuppone necessariamente che ci sia stata una precedente notifica della cartella esattoriale.

Insomma, il contribuente all’oscuro della notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, in quanto viziata essendo avvenuta al vecchio indirizzo di residenza, avrebbe dovuto impugnare la cartella esattoriale (e con essa l’avviso di accertamento presupposto all’emissione della cartella esattoriale di cui ignorava l’esistenza) al momento della notifica della cartella stessa.

Anche la notifica della cartella esattoriale è stata perfezionata in modo illegittimo? Solo in questa evenienza lei potrà impugnare, adesso, l’avviso di pagamento, e con esso la cartella esattoriale Equitalia e l’avviso di accertamento AdE (che sono gli atti cosiddetti presupposti all’avviso di pagamento Equitalia) dei quali lei (per poterli impugnare adesso) doveva ignorare l’esistenza fino al momento di ricevere, appunto, l’avviso di pagamento inviato da Equitalia.

19 Aprile 2017 · Paolo Rastelli


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