Avvisi di accertamento per tributi locali – Posso chiedere la definizione agevolata del carico debitorio?






Mia moglie il 22 novembre ha ricevuto 3 avvisi di accertamenti di con relativi bollettini riguardanti la tassa sui rifiuti degli anni 2013/2014/2015. Gli viene contestata l’omessa denuncia agli uffici preposti del comune di Milano che si occupano appunto della tassa sui rifiuti.

Ora questi accertamenti sono stati effettuati da una società esterna, quindi un agente di riscossione e non dal comune, difatti hanno la sigla ATI. Per questo volevo chiedere se potevo chiedere il ricalcolo delle somme dovute e delle sanzioni visto il nuovo decreto legge (n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito in legge il 1 dicembre 2016 con successive modifiche).

Si tratta di avvisi di accertamento per debito non ancora iscritto a ruolo e pertanto non ancora reso esecutivo ed affidato all’agente delle riscossione (Equitalia per il Comune di Milano) entro oggi, 31 dicembre 2016.

La sigla ATI sta ad indicare un ufficio preposto ad Accertamenti per Tasse ed Imposte comunali.

Pertanto il debito esattoriale acquisito da sua moglie per il mancato pagamento della Tassa Ambientale sui Rifiuti Solidi Urbani e della Tassa Ambientale sui Rifiuti E sui Servizi (che ha successivamente sostituito la TARSU a Milano) non è suscettibile di definizione agevolata ex articolo 6 del decreto legge 193/2016.

Nè vale richiamare l’articolo 6 ter della legge 225/2016, secondo il quale con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta’ metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Il Comune di Milano non adotta lo strumento dell’ingiunzione fiscale per gli avvisi di accertamento, né tanto meno ci risulta abbia pubblicato, sul proprio sito istituzionale, atti che disciplinino una eventuale procedura di definizione agevolata per i crediti tributari non ancora iscritti a ruolo e resi esecutivi.

31 Dicembre 2016 · Paolo Rastelli





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