La presentazione di una domanda di sgravio finalizzata a rimediare ad un errore rilevato nella pretesa di una cartella esattoriale (ad esempio la richiesta da parte del fisco di un importo che è stato già integralmente versato all’erario) viene indicata come autotutela, nel senso che si tratta di un’azione finalizzata a tutelare se stessi (ed anche l’amministrazione, che andrebbe incontro a spese giudiziali inutili, nel caso in cui il contribuente avviasse un contenzioso tributario con motivazioni giuridicamente fondate).
Il termine 60 giorni è spesso citato per sottolineare che se si procede in autotutela dopo 60 giorni, in caso di diniego allo sgravio, non è più possibile impugnare la cartella. Come si suol dire “cornuti e mazziati”.
L’istanza di sgravio in autotutela, in ogni caso, non sospende i termini per la presentazione di un eventuale ricorso.
Si procede a richiedere lo sgravio in tutti i casi in cui sulla cartella vi e’ un errore palese, come l’errore di persona, l’evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo gia’ pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc.,
Solo in queste circostanze e’ consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all’ente creditore, senza procedere – almeno in prima fase – con la procedura di contestazione formale (ricorso).
Per i vizi di notifica della cartella esattoriale, invece, è necessario presentare un ricorso nei termini.
7 Settembre 2011 · Simone di Saintjust