Atto di precetto per rilascio immobile – Può arrivare attraverso il postino?






In riferimento a questa discussione, sempre sia ammesso possa arrivare attraverso posta, può arrivare con stampato su di esso un indirizzo diverso dalla casa dove c’è lo sfratto esecutivo? Ultima domanda se l Ufficiale Giudiziario in prima persona non riesce a consegnare a nessuno l’Atto di precetto per rilascio immobile come procede?

In linea di massima è l’ufficiale giudiziario a notificare direttamente gli atti, appunto, giudiziari: in alcuni casi particolari (notifica indiretta) potrebbe essere il postino a consegnare materialmente il documento, ma le procedure di notifica si svolgerebbero, comunque, sotto la supervisione dell’ufficiale giudiziario.

In effetti, il potere di procedere all’attività di notifica degli atti processuali spetta all’ufficiale giudiziario del luogo in cui la notifica va eseguita e a quello addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notifica. Quest’ultimo ufficiale giudiziario ha la facoltà di operare anche al di fuori della circoscrizione territoriale di sua competenza, ma solamente a mezzo del servizio postale.

Anche gli avvocati (previa autorizzazione dell Consiglio dell’ordine nel cui albo sono iscritti) possono eseguire le notifiche senza l’intermediazione degli ufficiali giudiziari, mediante consegna diretta della copia oppure a mezzo del servizio postale.

In generale, la procedura di notifica degli atti processuali è regolata dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile: le notifiche, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

L’articolo 140 del codice di procedura civile si occupa, invece, di normare le situazioni in cui, al momento della notifica dell’atto, il destinatario risulta irreperibile.

Se non è possibile eseguire la consegna al destinatario per irreperibilità o per incapacità o rifiuto di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace), l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune (albo pretorio) dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata informativa).

La notifica si perfeziona per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa (non con il ricevimento della stessa) o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Quindi, rispondendo alla domanda, nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario in prima persona non riuscisse a consegnare a nessuno l’atto di precetto per rilascio immobile, l’attività di notifica si sostanzierebbe in tre fasi:

  1. il deposito di una copia dell’atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato;
  2. l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
  3. la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito (la giacenza) presso la sede comunale.

Come già accennato, la notifica avviene presso la residenza del debitore, residenza che può ben essere diversa dal luogo in cui è ubicato l’immobile locato e oggetto di sfratto esecutivo.

10 Gennaio 2017 · Annapaola Ferri


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