Costituiscono servizi di polizia stradale, fra gli altri, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. (art.11 CdS).
L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal Codice della strada (art.11 CdS) spetta, fra gli altri, ai corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza (art.12 CdS).
La questione andrebbe innanzitutto posta, in autotutela, al comando della polizia municipale che ha elevato la contravvenzione e solo successivamente, nel caso in cui l’istanza non portasse allo sgravio della sanzione, al Gdp competente per territorio nel luogo dove è stata accertata la violazione.
Con la cautela di non far trascorrere, in attesa della risposta all’istanza in autotutela a cura della polizia municipale, i 30 giorni utili, dalla data di notifica del verbale di multa, per la presentazione del ricorso al Giudice di pace.
8 Luglio 2015 · Giuseppe Pennuto