Ancora comodato…ma


Classica situazione: X è nullatenente, ma vive con i genitori e i beni di questi ultimi sono a rischio pignoramento.





Classica situazione: X è nullatenente, ma vive con i genitori e i beni di questi ultimi sono a rischio pignoramento. Domanda: è possibile evitare il pignoramento dei beni dei genitori di X, che non possono esibire nessuna attestazione di proprietà degli stessi, se fanno ad X un contratto di comodato d’uso con tutti i crismi (registrato presso l’Agenzia Delle Entrate, con data certa e anteriore al provvedimento, ecc.) in cui si precisa che nella casa dei genitori X avrà l’uso di una stanza, la possibilità di usare il tavolo della cucina e poco altro, ma (ecco il punto) inserendo una clausola in cui si specifica che il contratto è valido solo a condizione inderogabile che il comodatario (cioè X) non introduca all’interno dell’abitazione che ha in comodato e di proprietà del comodante (cioè i genitori) nessun bene di sua proprietà, qualora ne possieda, non apporti nessuna miglioria, ecc., inoltre precisando che il comodatario, in generale e anche qualora quest’ultima condizione sia violata, si obbligherà a rescindere il contratto solo ed esclusivamente per iscritto e mediante atto pubblico? So che comunque l’ufficiale giudiziario può pignorare i beni, dal momento che egli non è tenuto a valutare a chi appartengono. Per me conta sapere se la rivendicazione di proprietà da parte dei genitori, ricordando che essi non hanno pezze giustificative, e quindi tutto si basa sul comodato, potrà avere successo. Grazie in anticipo.

La legge prevede un rimedio alla situazione che lei descrive: l’opposizione di terzi all’esecuzione. Infatti, l’articolo 619 del codice di procedura civile consente il ricorso a tale strumento nell’eventualità in cui un terzo rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.

Quindi, con la necessaria assistenza di un legale e l’esibizione al giudice del contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle entrate, sarà possibile risolvere la questione relativa all’eventuale pignoramento, da parte dell’ufficiale giudiziario, di beni che non appartengano al debitore ancorché siano nella sua apparente disponibilità.

10 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic


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