La risoluzione ADE 53/E del 2008 tratta solo marginalmente del diritto di successione dei ratei di pensione maturati dal defunto, vertendo in tema di obbligo di presentazione della dichiarazione di successione per il pagamento di ratei sulle competenze pensionistiche maturate e non riscosse dal titolare.
In realtà, la norma, di cui qui ci si occupa, più che dal dpr 1092/1973, è regolata dal regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 e prevede, al titolo settimo, le modalità per la liquidazione e il pagamento delle pensioni e, più specificamente, al capo terzo di tale titolo, i modi in cui le pensioni devono essere corrisposte, anche in ipotesi particolari.
Nell’ambito di tale previsione, l’articolo 90 stabilisce, fra l’altro, che le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, ovvero, in mancanza di esso, al tutore dei figli minori e, in assenza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari (comma 4).
Pertanto, il rateo mensile della pensione, maturato e non ancora versato al pensionato deceduto, viene corrisposto al coniuge superstite o, in mancanza di questi, agli eredi e comprende anche la parte di tredicesima maturata fino alla data del decesso e le eventuali somme spettanti e non riscosse dal pensionato.
Il rateo è liquidato d’ufficio al coniuge superstite che diventa, titolare del trattamento di reversibilità.
In base alle norme vigenti sulla successione, in mancanza del coniuge, il rateo è corrisposto ai figli viventi al momento della morte del pensionato. In mancanza di coniuge e figli, il rateo va agli altri eredi legittimi.
26 Maggio 2016 · Loredana Pavolini