Accredito dopo pignoramento del saldo di conto corrente – Cosa è previsto dal codice di procedura civile?


Cosa è previsto dal codice di procedura civile?





Vorrei chiedere cortesemente, perché non ho ben capito come avviene il pignoramento delle somme in conto corrente. Per esempio, supponiamo che io riceva un decreto ingiuntivo e il pignoramento del conto corrente e dello stipendio. L’accredito dello stipendio avviene il 10 del mese. Se, supponiamo il pignoramento avvenisse il 5 e il conto corrente è vuoto cosa succederà il 10 del mese? Lo stipendio è di circa 1.500 euro. Se ho ben capito io posso prelevarne una parte oppure il conto viene bloccato e io non posso comunque prelevare?

Chiaramente, il mese successivo farei accreditare lo stipendio in un altro conto, ma quel mese ho paura che non potrei prelevarlo e quindi, non avendo nessun altro introito, non avrei di chè vivere quel mese.

Per quanto attiene un conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio del debitore, la liquidità può essere pignorata solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, cioè quando al momento della notifica del pignoramento alla banca l’ultimo stipendio è stato già accreditato. In pratica la banca dovrebbe disporre il prelievo di tutto ciò che trova in conto corrente ma dovrebbe lasciare circa 1.380 euro al debitore, ipotizzando che l’assegno sociale sia, al momento, pari a circa 460 euro/mese.

Il problema, nasce se l’accredito dello stipendio viene registrato in conto corrente alla stessa data della notifica di pignoramento.

In questo caso l’intera disponibilità giacente in conto corrente, prima dell’accredito dello stipendio, deve essere prelevata dalla banca in qualità di custode, almeno fino a concorrenza della somma indicata in precetto aumentata della metà (procedura di pignoramento ordinario) oppure fino a concorrenza del credito per cui si procede (procedura di pignoramento esattoriale); ma l’intero importo stipendiale accreditato (anche se si trattasse di una somma di 5 mila euro che potrebbe soddisfare il creditore, tanto per fare un esempio) potrà essere pignorato solo nella misura massima del 20%, cioè come se il pignoramento della retribuzione del debitore fosse avvenuta presso il datore di lavoro.

Questo è quanto dispone l’articolo 545 del codice di procedura civile.

15 Gennaio 2017 · Ludmilla Karadzic


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