Divorzio: ora più semplice » Con la riforma della giustizia davanti al sindaco e senza avvocati

Grazie alla riforma della giustizia la procedura per il divorzio sarà molto più semplice: dall'11 dicembre 2014 sarà possibile farlo anche davanti al Sindaco e senza l'assistenza dell'avvocato. Vi presentiamo tutte le novità introdotte dalla legge sulla semplificazione delle procedure di divorzio e separazione.

Tra nove giorni, ovvero dall'11 dicembre 2014, per divorziare si potrà andare dal Sindaco: sarà possibile evitare le lunghe trafile nei tribunali e anche l'assistenza dell'avvocato sarà facoltativa.

Questa è una delle novità, introdotte dalla riforma della giustizia, con l’obiettivo, già accennato, di semplificare le procedure in materia di separazione e divorzio, evitando di dover sovraccaricare di lavoro le cancellerie dei tribunali per quelle questioni dove è sufficiente una procedura amministrativa.

L’articolo 12 del provvedimento prevede, in particolare, che marito e moglie possano comparire davanti al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è stato iscritto trascritto l’atto di matrimonio e concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Una volta ricevute le dichiarazioni da ciascuno dei coniugi personalmente (con l'eventuale e facoltativa assistenza di un avvocato) viene sottoscritto l'accordo che avrà valore di provvedimento giudiziale.

Fatta eccezione per l'accordo sulla modifica delle condizioni di separazione e divorzio, per le altre ipotesi è previsto, tuttavia, un doppio passaggio, per concedere alla coppia un po' di tempo per ripensarci.

Le parti, infatti, dovranno recarsi nuovamente davanti al Sindaco, non meno di 30 giorni dopo, per confermare la loro scelta, altrimenti la decisione non ha valore.

In caso di separazione, il termine di tre anni per poter proporre la domanda di divorzio parte dalla data in cui i coniugi hanno concluso l’accordo davanti al Sindaco.

I coniugi in tutti i casi (separazione, divorzio, modifica delle condizioni) dovranno pagare al Comune una piccola cifra: 16 euro. Ovvero il costo dell’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

Tuttavia, va detto, esistono alcuni vincoli. Infatti, la normativa vigente, è applicabile solo quando:

Oltre alla procedura davanti al sindaco, si potrà, inoltre, ricorrere alla negoziazione assistita, istituto, introdotto dalla stessa riforma che consente alla coppia di separarsi, sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio ovvero di modificare le condizioni di separazione o di divorzio prefissate, con l’assistenza di uno o più legali di fiducia, anche in presenza di figli, previo nulla osta del procuratore della Repubblica quando ritiene che l’accordo risponde all'interesse dei figli.

Il nullaosta dovrà essere inviato entro 10 giorni dall'avvocato al Sindaco del comune in cui il matrimonio (civile o religioso) è stato celebrato.

Il primo cittadino, a distanza di 30 giorni dal ricevimento dell’accordo, invita i coniugi a comparire davanti a lui per la conferma definitiva degli accordi.

Da notare bene che la legge non fissa un termine entro cui il Pm deve esprimere il suo parere sull'accordo, data la loro mole di lavoro è quindi possibile che i tempi non siano troppo brevi.

2 Dicembre 2014 · Genny Manfredi




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