Divorzio » Se ex coniuge convive con un altro niente assegno di mantenimento
Se dopo il divorzio l’ex moglie convive con un altro, non ha più diritto all'assegno di mantenimento.
Infatti, la convivenza con un altro uomo rescinde ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.
E' questo, in breve, l'orientamento proposto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 25845/13.
Nuova convivenza dopo divorzio? Niente assegno. Le considerazioni
Dopo la sentenza definitiva di divorzio, veniva imposto all'ex marito di contribuire al mantenimento dei 2 figli minori, con il pagamento sia dell'importo mensile di 1.
600 euro complessivi annualmente rivalutabili, sia del 50% delle loro spese straordinarie.
Solo in Corte di appello la donna riusciva ad ottenere un assegno divorzile di 200 euro mensili e il pagamento, da parte dell'ex, dei 2/3 delle spese straordinarie dei figli anziché il 50%.
Questo perché, secondo i giudici di merito, la donna era disoccupata e a nulla rilevava la convivenza della stessa con altro uomo, da cui aveva avuto un altro figlio.
A proporre ricorso per cassazione è l’ex marito, il quale riesce ad ottenere il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla donna in appello.
Gli Ermellini, infatti, hanno ricordato che, in tema di diritto di corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte all'instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, la quale rescinde, quand’anche non definitivamente, ogni connessione con il livello ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.
Niente da fare quindi per la donna, che non riceverà alcun assegno di divorzio.
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