Incentivo all’esodo per ex coniuge obbligato – Al coniuge divorziato beneficiario spetta il 40 per cento dell’importo riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro é coinciso con il matrimonio

Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto.

Ora, come è noto, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale e' pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio.

Ne consegue che il il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, anche ad una percentuale (sempre il 40% riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio) dell'importo percepito dall'altro coniuge come incentivo alle dimissioni anticipate, anche se l'incentivo è stato erogato dopo la sentenza.

Questo il contenuto dell'ordinanza 14171/16 della suprema Corte di cassazione.

27 Luglio 2016 · Annapaola Ferri




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