Divorzio – il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità

Coniuge divorziato - Condizioni per ottenere la pensione di reversibilità

Il coniuge divorziato ha diritto, alla morte dell'ex coniuge, alla pensione di reversibilità, come prevede l'articolo 9 della legge numero 898 del 1970.

Per ottenere la pensione di reversibilità, è necessario che:

  1. il coniuge superstite sia titolare di un assegno divorzile;
  2. il coniuge superstite non sia passato a nuove nozze;
  3. il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Pensione di reversibilità quando l'ex coniuge titolare si era risposato

Cosa succede se l'ex coniuge deceduto si era nuovamente sposato?

In questo caso si ha un concorso tra il coniuge divorziato ed il nuovo coniuge superstite.

Entrambi hanno diritto ad una parte della pensione di reversibilità, fermi restando per il coniuge divorziato i requisiti sopra indicati.

Come si stabilisce la quota spettante all'uno ed all'altro coniuge?

Per stabilire la quota, è necessario presentare un ricorso in Tribunale. Sarà il giudice a stabilire la quota spettante ai coniugi superstiti tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale.

I criteri per stabilire la quota spettante della pensione di reversibilità ai due coniugi aventi diritto

La legge numero 898 del 1970 indica come criterio di determinazione della quota soltanto la durata del rapporto matrimoniale.

La giurisprudenza, tuttavia, per ottenere il risultato più equo possibile, ha  preso in considerazione anche altri criteri, quali, ad esempio, l’ammontare dell'assegno divorzile, le condizioni economiche dei soggetti interessati e perfino il periodo di convivenza prematrimoniale (Cassazione, sentenza  numero 2092 del 31 Gennaio 2007; Cassazione, sentenza numero 18199 del 18 agosto 2006).

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14 Settembre 2010 · Antonella Pedone




Commenti e domande

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2 risposte a “Divorzio – il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità”

  1. tiziana62 ha detto:

    Sono disperata e chiedo il vostro aiuto. Espongo il mio caso: sposata per 20anni dopo 10 di fidanzamento, 5 anni fa il mio ex mi tradisce ed io gli impongo una separazione consensuale molto onerosa per lui (abbiamo due figli anche con grossi problemi sia di salute che disoccupati). Dopo 3 anni lui chiede il divorzio e la riduzione dell’assegno. Io, che lo amo ancora, mi oppongo e chiedo la conferma dell’assegno. Il Tribunale pronuncia la cessazione del matrimonio e rinvia la decisione sull’assegno divorzile. Lui si risposta un anno fa e dopo 9 mesi muore (per di più scopro che aveva una malattia degenerativa che conosceva quando si è sposato e che è quella che ha provocato il decesso). Ma il problema mio e dei miei figli è questo: poiché il Tribunale non ha ancora assegnato a me un assegno divorzile, mi dicono che non avrò diritto alla pensione di reversibilità, perché questo è requisito indispensabile in base alla legge. Ma è possibile che la lentezza dei processi civili venga fatta pagare a me ed ai miei figli? E che la pensione debba andare per intero ad una amante senza scrupoli che è libera professionista e non dichiara redditi né paga tasse, mentre io sono una semplice impiegata e appaio una persona ricca, con un reddito di 34000 euro lordi annui che significa 1800 euro al mese?
    Qualcuno mi sa dire cosa posso fare?

    • Spiace dover confermare quello che lei riporta. La pensione di reversibilità costituisce una prestazione economica erogata per conservare la continuità del sostegno economico in favore dei familiari del pensionato (l. n. 74/1987): hanno diritto alla pensione il coniuge superstite, anche se separato, ed il coniuge divorziato non ri-sposatosi, se titolare di assegno divorzile.

      La ripartizione tra coniugi del deceduto va effettuata in virtù del collegamento di vari criteri: la durata del rapporto matrimoniale, l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato, le condizioni dei soggetti, il tenore di vita assicurabile al coniuge divorziato ecc.

      Tanto premesso, va aggiunto che, quando le sarà riconosciuto l’assegno divorzile, la coniuge del suo ex-marito dovrà corrispondere a lei gli arretrati, ovvero la quota della pensione di reversibilità che le sarà assegnata, a partire dal primo rateo successivo al decesso.

      Lei scrive che la sua controparte è persona senza scrupoli, libera professionista che non dichiara redditi, né paga tasse. Se teme di non riavere indietro gli arretrati che le spettano, posso confortarla chiarendo che, con una nemmeno tanto complicata azione giudiziale, potrà chiedere ed ottenere il pignoramento, per quanto eccede il minimo vitale, della quota di pensione di reversibilità che spetta alla sua controparte.

      Volendo, può anche chiedere al giudice (ma questa è una strada più complicata e dispendiosa) di congelare temporaneamente, in via cautelare ed in base alla circostanza che il procedimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile è in itinere, una parte della pensione di reversibilità.

      Per il resto mi trova pienamente d’accordo sulla sua denuncia circa le disfunzioni della giustizia che si ripercuotono, il più delle volte in modo devastante, sui cittadini più deboli ed indifesi.

      Le auguro di ritrovare al più presto la serenità che merita.

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