Divorzio congiunto e divorzio giudiziale » Tutto ciò che è fondamentale conoscere

Le differenze tra divorzio congiunto e divorzio giudiziale

Forse non tutti sanno che esistono due tipologie di divorzio: quando due coniugi decidono per questa, triste, scelta, infatti, possono optare tra il divorzio congiunto e quello giudiziale. Vediamo le differenze.

Grazie all'istituto del divorzio i coniugi, a differenza della separazione legale, pongono fine una volta per tutte al legame coniugale, che potrà ricostituirsi soltanto con la celebrazione di un secondo matrimonio.

A seguito del divorzio, infatti, vengono meno tutti i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio, solo sospesi nel caso della separazione.

Il termine divorzio, però, è generalmente usato per riferirsi tanto all'atto che pone fine al matrimonio civile, quanto a quello che chiude il matrimonio concordatario.

In verità, qualora il rito sia stato celebrato solo in Comune, davanti all'ufficiale di stato civile, per divorzio si intende lo scioglimento definitivo del vincolo, pronunciato con sentenza dal tribunale.

In caso di matrimonio celebrato in Chiesa, e poi trascritto nei registri di stato civile, si indicherà, invece, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restando intatta la valenza religiosa del sacramento, salvo annullamento o dichiarazione di nullità da parte degli organi ecclesiastici.

Con le nuove disposizione normative sul divorzio, la coppia, legalmente separata da tre anni e che non si è mai riconciliata, potrà tornare allo stato civile libero.

Il procedimento può essere attivato da entrambi i coniugi, è il caso del divorzio congiunto, o da uno soltanto (divorzio giudiziale).

Divorzio congiunto

Nel caso del divorzio congiunto la domanda dei coniugi deve indicare in maniera dettagliata le condizioni concernenti la prole e i rapporti economici.

L’istanza, da promuovere con ricorso, deve essere rivolta al tribunale competente.

Sula questione, però, è bene precisare che i coniugi che siano cittadini italiani, residenti nel nostro Paese, e che abbiano contratto matrimonio in Italia, non potranno, seppur concordi, scegliere un tribunale straniero per domandare il divorzio.

Ciò perché la legge applicabile allo scioglimento del matrimonio è quella italiana, in quanto legge nazionale comune dei coniugi: la giurisdizione italiana è inderogabile, avendo a oggetto la modifica di uno stato esclusivamente regolato, e regolabile, dalla nostra legge.

All'udienza per il divorzio, il giudice competente, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti richiesti dalle norme e valutata la rispondenza delle condizioni proposte dalla coppia, all'interesse dei figli, emetterà sentenza di divorzio, ordinando l’annotazione nei registri dello stato civile del luogo dove venne trascritto il matrimonio.

È evidente che la consensualità del procedimento lo renderà nettamente più snello e rapido rispetto a un iter giudiziario contenzioso, nel cui ambito, tra l’altro, dovranno essere assunte le prove e svolti gli accertamenti del caso, anche patrimoniali.

Anche nel caso di divorzio congiunto, comunque, è bene rivolgersi a un avvocato.

Anche nell'ipotesi di una causa di divorzio attivata di comune accordo da entrambi i coniugi, è infatti necessaria l’assistenza tecnica di un difensore, trattandosi di una procedura camerale, che però è volta a risolvere una controversia su diritti soggettivi e di natura contenziosa.

Sarebbe nulla, infatti, proprio per tali ragioni, un’eventuale sentenza di divorzio, emessa all'esito di un ricorso congiunto, che risulti sottoscritto personalmente dalle parti, non assistite e rappresentate da un legale.

Divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale, invece, si propone con domanda, da depositare al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Qualora il coniuge convenuto risieda all'estero o sia irreperibile, sarà competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente.

Se anche questi risiede all'estero, è competente qualsiasi tribunale italiano.

Qualora uno dei coniugi si trovi in carcere, potrà sottoscrivere la domanda e il mandato all'avvocato con firma autenticata davanti al direttore dell'istituto.

Il giorno dell'udienza, il detenuto, su richiesta, sarà tradotto in tribunale per la comparizione.

Il procedimento si attiva, con la necessaria assistenza di un avvocato, mediante ricorso, che dovrà contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto per i quali si chiede il divorzio e l’indicazione circa la prole.

Dovranno essere allegate, inoltre, le ultime dichiarazioni dei redditi di ciascun ex coniuge.

Nel termine di cinque giorni dal deposito, il presidente del tribunale fisserà l’udienza, che dovrà svolgersi al massimo entro 90 giorni.

Durante l'udienza, il giudice sentirà i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

Qualora fallisca, adotterà i provvedimenti temporanei e urgenti.

Si aprirà, successivamente, una vera e propria causa civile, dove le parti esporranno le loro ragioni. si effettuerà, dunque, un’istruttoria per stabilire l’importo dell'assegno.

Si ascolterà, inoltre, se l’audizione non viene ritenuta superflua o contraria al suo interesse, anche il figlio minore che abbia compiuto i 12 anni, o di età inferiore se capace di testimoniare.

Qualora, però, l’istruttoria, dovesse risultare complicata il tribunale potrà emettere sentenza non definitiva di divorzio, in modo che le parti riacquistino subito lo stato libero.

Certo però è che la pronuncia, proprio perché emessa solo successivamente all'esito negativo dell'esperito tentativo di conciliazione, presuppone che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.

Ciò, può avvenire per diversi motivi.

Ad esempio, una separazione legale che si è protratta ininterrottamente da almeno tre anni (decorrenti dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; oppure una grave condanna di uno dei due coniugi; qualora uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto in un altro Stato l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all'estero un nuovo matrimonio; nell'ipotesi in cui il matrimonio non è stato consumato, o sia passata in giudicato la sentenza con cui si attesti il cambiamento di sesso del coniuge.

9 Luglio 2014 · Gennaro Andele




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