Divieto di cumulo fra indennità di disoccupazione e assegno ordinario di invalidità – Ma l’invalido può optare per l’indennità di disoccupazione

Il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti, si estende all'assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione che avviene secondo il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, nella modalità di calcolo, che ha luogo secondo le norme del predetto sistema, nonché nella circostanza che l'assegno ordinario di invalidità si converte ex lege in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il pensionamento.

La legge vigente prevede che, all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità.

Deve essere data all'invalido la possibilità di opzione, anche per l'indennità di mobilità percepita prima dell'entrata in vigore della legge (1994) quando non era ancora previsto che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruivano dell'assegno o della pensione di invalidità potessero optare tra tali trattamenti e quello di mobilità.

Il che vuol dire che all'invalido cui è stato ingiunto il pagamento di quanto corrisposto dall'INPS a titolo di indebita percezione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, deve essere concessa la possibilità di scegliere cosa restituire: indennità di disoccupazione o assegno (o pensione) di invalidità.

Infatti, il rigido regime della non cumulabilità tra l’indennità di mobilità e l'assegno (o pensione) d'invalidità, non temperato dalla facoltà di opzione, è incongruente e ingiustificato, poiché, trovandosi il lavoratore parzialmente invalido, collocato in mobilità, in situazione di maggior bisogno del lavoratore valido, anch'esso collocato in mobilità, ed essendo l’importo dell'indennità di mobilità maggiore sia della pensione che dell'assegno di invalidità, il lavoratore invalido si trova a percepire una prestazione quantitativamente inferiore a quella del lavoratore valido.

Così ha deciso la Corte di cassazione nella sentenza numero 5092/15.

17 Marzo 2015 · Giorgio Martini


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