Disconoscimento operazioni di home banking – La banca è tenuta a rimborsare il cliente anche se questi non attiva i servizi di one time password e sms alert
Spesso, in occasione di frode informatica relativa al servizio di home banking e del conseguente disconoscimento delle operazioni fraudolente da parte del cliente, la banca contesta a quest'ultimo di non avere attivato ulteriori e più sofisticati sistemi di sicurezza, in particolare del sistema di accesso basato sulla one time password (OTP) e messo a disposizione di tutti i clienti che operano on-line e del sistema di sms alert.
Il rischio per la perdita subita dal cliente per l’utilizzo fraudolento del servizio di home banking ricade nella sfera giuridica della banca, in conformità con le regole giuridiche che si ricavano dalla normativa vigente, e che sanciscono il principio secondo cui l’utilizzatore non sopporta perdita alcuna
derivante dall'utilizzo indebito di uno strumento di pagamento, a meno che egli abbia violato gli obblighi posti a suo carico o, comunque, abbia agito in modo fraudolento, con dolo o colpa grave, atteso il carattere opzionale e comunque solo limitatamente gratuito del più elevato ed efficace sistema di sicurezza denominato OTP e basato sulla one time password.
Quanto alla mancata attivazione del sistema di sms alert, va rilevato che siffatta misura di protezione non svolge una funzione preventiva, ma tutela solo a posteriori il cliente e, per giunta, non garantisce alcuna efficacia, venendo a dipendere dal collegamento telefonico e dalla disponibilità del cliente a leggere il messaggio.
Pertanto, quando non emerge alcuno specifico profilo di colpevolezza a carico del cliente, deve riconoscersi che non gli si può imputare neppure la mancata
attivazione di più sofisticati dispositivi di sicurezza (OTP) considerato che questi dispositivi sono offerti, genericamente, a tutta la clientela e non in modo personalizzato; specie se tali dispositivi sono stati offerti a pagamento o con offerta gratuita limitata a pochi mesi.
Così si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 6888/14.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!