Disabile incollocato e disabile semplicemente disoccupato – Cambia il modo di provare il possesso dei requisiti per la pensione di invalidità

Esiste una differenza sostanziale fra il disabile incollocato al lavoro e il disabile semplicemente disoccupato: il disabile incollocato al lavoro non è semplicemente disoccupato, ma è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è anche iscritto negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro, attivando il meccanismo per l'assunzione obbligatoria.

Tale differenza incide pesantemente quando il disabile chiede la corresponsione della pensione di invalidità. La legge, infatti, dispone che agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di Euro 242,84 (attualmente) per tredici mensilità.

Ora, i requisiti socio-economici (reddituale e il fatto di non svolgere attività lavorativa) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente.

Per un disabile incollocato è abbastanza semplice dimostrare lo stato di disoccupazione se egli si è iscritto negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro ed il meccanismo per l'assunzione obbligatoria non ha prodotto effetti.

La dimostrazione dello stato di disoccupazione si presenta, invece, molto più complicata per il disabile, semplicemente disoccupato, che non si è iscritto negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro; posto che l'onere della prova non può essere assolto attraverso una mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni (che, com'è noto, può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi mentre è priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale). Nè è sufficiente, per sostenere il mancato svolgimento dell’attività lavorativa, fare riferimento alle dichiarazioni dei redditi.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione che emerge dalla lettura della sentenza 17929/15.

12 Settembre 2015 · Marzia Ciunfrini




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