I diritti del consumatore – contenzioso e foro competente

La tutela dei diritti del consumatore

I diritti del consumatore, pur non essendo direttamente previsti dalla Costituzione repubblicana, sono tuttavia al centro di numerose norme dell'Unione europea; a partire dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957, che individua nella protezione del consumatore uno degli obiettivi primari dell'Unione, fino alla Carta di Nizza che all'articolo 38 ne ribadisce la rilevanza.

I diritti del consumatore hanno trovato tutela, nel nostro ordinamento, in una serie di leggi che, a partire dagli anni '80, si sono succedute in ordine sparso (quali, a puro titolo esemplificativo, il dpr numero 903 del 1982, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; il decreto legislativo numero 224 del 1988, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi; la legge numero 126 del 1991, recante norme per l'informazione del consumatore; il decreto legislativo 15 gennaio 1992, numero 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali), per confluire infine nel decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206, non a caso intitolato Codice del consumo.

Il codice del consumo fissa, fra l'altro, le ragioni di fondo della protezione accordata in una presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale del consumatore nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso.

Diritti del consumatore - foro competente nel contenzioso con un professionista

Queste esigenze di tutela non potevano non avere una sponda anche sul terreno processuale, attraverso la previsione di un foro comodo per il consumatore; essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore monetario.

Peraltro la necessità di connotare il foro territorialmente competente per la residenza del consumatore come foro esclusivo e tendenzialmente preminente si spiega con la circostanza che, in caso contrario, questa possibilità sarebbe destinata a essere agevolmente spazzata via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale.

In tale contesto, si colgono allora le ragioni dell'affermazione della Suprema Corte quando riconosce come vessatoria qualsiasi clausola che stabilisce il foro competente in una località diversa da quella della sede del consumatore. Insomma, il foro competente non può essere stabilito in nessun altro luogo che sia diverso da quello in cui il consumatore ha sede.

La disciplina di protezione del consumatore non è limitata al caso in cui il contratto sia concluso per iscritto con rinvio a condizioni generali o mediante moduli o formulari. La giurisprudenza di legittimita', infatti, ha già avuto modo di precisare che il consumatore deve godere della medesima protezione nell’ambito di un contratto orale e di un contratto scritto.

Ed ecco, quale ulteriore elemento sintomatico della particolare attenzione del legislatore alla preservazione, in favore del contraente debole, della concreta praticabilità della via giudiziaria, che gli articoli 63 e 79 del Codice del consumo sanciscono l'inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, a distanza, o aventi ad oggetto multiproprietà.

Quelli appena indicati sono, in estrema sintesi, i contenuti dell'ordinanza numero 5703, del 12 marzo 2014, estesa dai giudici di piazza Cavour.

20 Aprile 2014 · Giovanni Napoletano




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