Dipendenti privati – Le patologie che escludono dall’obbligo di reperibilità
Ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria nonché con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
I lavoratori interessati sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività di lavoro autonomo nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.
I medici che redigono i certificati di malattia in presenza di una delle situazioni patologiche che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, dovranno apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a terapie salvavita/invalidità; nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, i medici dovranno attestare esplicitamente l'eventuale sussistenza di patologie rilevanti ai fini della esclusione del lavoratore dall'obbligo della reperibilità.
L’INPS, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
I contenuti appena riportati sono quelli inclusi nella circolare INPS 95/2016.
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