Va risarcito il danno subito dal lavoratore che si dimette dopo aver ottenuto errate informazioni dall’INPS sulla sufficienza dei contributi versati per poter fruire della pensione

Nell’ipotesi in cui l’INPS abbia fornito all’assicurato, mediante il rilascio di estratti conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianita’, sussiste il danno sofferto dall’interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi.

La buona fede quale criterio di comportamento opera anche nei rapporti tra pubblici poteri e vincola la pubblica amministrazione a rispettare l’affidamento e l’attendibilita’ delle sue dichiarazioni.

C'è l’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, tra l’altro fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Queste ultime, in particolare, non sono conformi a correttezza in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonche’ incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall’articolo 38 della Costituzione.

La provvisorietà o comunque l'incertezza dei dati raccolti deve distogliere l’ente pubblico dal comunicarli in qualsiasi forma, fino al sollecito perfezionamento dei necessari accertamenti. Il cittadino, che riceve un danno ingiusto da dichiarazioni non veritiere rese da una pubblica amministrazione, deve essere risarcito, sebbene in misura diminuita (per concorso nel fatto colposo) qualora abbia trascurato le espressioni cautelative usate dalla PA ed idonee a far dubitare dell’esattezza dei dati esposti.

Queste le considerazioni giuridiche che emergono dalla lettura della sentenza 17773/15 della Corte di cassazione.

30 Settembre 2015 · Tullio Solinas


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