Dilazione INPS – controllare i calcoli e la misura delle sanzioni civili applicate

Dopo aver chiesto all'INPS il calcolo delle sanzioni civili relative ai contributi ancora dovuti per omissione contributiva, il debitore presenta istanza di dilazione, sottoscrivendola, senza nulla obiettare circa l'importo delle sanzioni ed anzi dichiarando di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo.

Accolta la domanda e pagato ratealmente il dovuto, il debitore, nel ricontrollare i pagamenti effettuati, constata che l’Istituto, con riguardo alle sanzioni civili, aveva applicato l'aliquota del 60% prevista dalla legge nell'ipotesi di evasione contributiva, e non l'aliquota del 40% prevista per la semplice omissione contributiva di cui si era reso responsabile.

Il debitore, allora, chiede all'INPS la restituzione del maggiore importo pagato, ma l'istanza viene rigettata dall'Istituto con la motivazione che, nel presentare l'istanza di dilazione, il debitore aveva dichiarato di rinunciare a tutte le eccezioni che potessero influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell'Istituto.

La vicenda approda in Cassazione e si giunge così alla sentenza numero 2062 del 30 gennaio 2014 con la quale i giudici di piazza Cavour danno ragione all'INPS, eccependo che il debitore, prima di sottoscrivere l'istanza di dilazione, avrebbe potuto contestare l'ammontare delle sanzioni, procedere ad eventuali trattative o rilievi prima di presentare l'istanza, e richiedere le opportune modifiche al fine di ottenere condizioni più vantaggiose.

Ed aggiungono che non era necessaria, come ritenuto dal ricorrente, la specifica approvazione della clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, atteso che si trattava di una vicenda negoziale che presentava vantaggi per entrambi le parti: al debitore era concessa la dilazione del pagamento, al creditore la sicurezza che il recupero dello stesso non fosse ostacolato da iniziative giudiziarie.

Riportano i giudici di legittimità, quasi a giustificare l'atteggiamento troppo severo assunto verso il contraente più debole, che l'Istituto di previdenza sociale aveva anche sostenuto come, nella fattispecie, non ricorresse un'ipotesi di omissione contributiva, bensì di evasione contributiva, e quindi soggetta alle maggiori sanzioni determinate nel calcolo effettuato prima della presentazione dell'istanza di dilazione.

Verrebbe quasi da aggiungere:excusatio non petita, accusatio manifesta ...

2 Febbraio 2014 · Giorgio Valli




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