Diffida e messa in mora del debitore

A cosa serve la raccomandata A/R di diffida e messa in mora

La raccomandata A/R di diffida serve ad avvertire un soggetto che, se mettesse in pratica o continuasse a praticare determinate azioni, illegittime o indesiderate, ci si rivolgera’ all'autorita’ competente.

Esempi pratici:

- continuano ad arrivare solleciti di pagamento quando avete gia’ provveduto o a cui non siete tenuti;
- vi vogliono attivare un servizio telefonico non richiesto;
- vi tempestano di telefonate per vendervi prodotti/servizi.

La diffida si struttura idealmente in tre parti.

- Descrizione dell'accaduto.
- Intimazione a non fare: non disturbare, non inviatemi illegittime richieste, non attivatemi nessun servizio non richiesto, ecc.
- Avvertimento che in difetto si adira’ le vie legali con beneplacito di spese e danni.

Cosa è la messa in mora

La messa in mora è una procedura per intimare UFFICIALMENTE alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento. E’ importante ricordare che la controparte è il soggetto col quale si è concluso il contratto, quindi occorre non farsi rimandare ad altri soggetti.

Cosa prevede l’articolo 1219 del Codice civile su diffida e messa in mora

LA MESSA IN MORA NECESSITA DI FORMA SCRITTA LEGALE.
FAX, SEMPLICI E-MAIL E TELEFONATE NON SERVONO. GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE SONO:

  1. LA RACCOMANDATA A/R
  2. e, quando sara’ operativa, LA CORRISPONDENZA INFORMATICA CON VALORE LEGALE, la cosiddetta Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come scrivere una raccomandata A/R di messa in mora

La lettera deve essere incisiva e sintetica: possiamo dire che si compone di 4 parti:

  1. DESCRIZIONE DEI FATTI che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ è accaduto;
  2. RICHIESTE PUNTUALI: consegna del bene, risoluzione del problema, e quantificazione del risarcimento danni richiesto;
  3. FISSAZIONE DI UN TERMINE: di solito si concedono 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per casi urgenti il tempo concesso puo’ essere anche di 24/48 ore;
  4. MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI, CON BENEPLACITO DI SPESE E DANNI: nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto.

E se il destinatario della messa in mora non adempie?

Trascorso il tempo concesso, grazie alla messa in mora, il consumatore è autorizzato a rivolgersi all’autorita’ competente, che varia a secondo dei casi o degli importi:

  • GIUDICE DI PACE, fino a 2.582,28 euro in contenzioso, o senza limiti in conciliazione;
  • TRIBUNALE CIVILE, per importi superiori;
  • Nel caso di controversie con le Banche può essere tentato, come passo sostitutivo alla classica conciliazione, il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Conclusioni su diffida e messa in mora

La DIFFIDA si differenzia dalla MESSA IN MORA per alcuni elementi, rimanendo immutata la valenza come azione propedeutica all'azione legale davanti al giudice di pace, Tribunale o Corecom (per i servizi delle telecomunicazioni).
Semplificando possiamo dire che le differenze importanti sono due: in sostanza la messa in mora dice: “Se non fai questa cosa entro X giorni vado da un giudice”. La diffida dice: “Se fai questa cosa vado da un giudice”.

Quindi, la messa in mora e' un'intimazione a fare entro un certo tempo, la diffida un'intimazione a non fare.
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2 Settembre 2008 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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21 risposte a “Diffida e messa in mora del debitore”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto un ordine di sfratto per un vecchio debito di affitto con l’Aler di milano questo debito risale alla fine del 2008 e inizio del 2009. Tale sfratto dovrebbe essere eseguito il 17 c.m.. Io chiedo a voi è possibile che questo vecchio debito sia ancora in essere dopo tanti anni. Grazie Tommaso

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Possibilissimo che il credito ALER non sia passato in prescrizione, se il creditore, a decorrere dalla data di scadenza del primo canone di locazione non corrisposto, ha inoltrato con periodicità minore o uguale al quinquennio e raccomandata AR, comunicazione al debitore con cui lo invitava a sanare la morosità. Ed è possibile che una, o tutte le notifiche di tali comunicazioni, che lei potrebbe benissimo asserire di non aver mai ricevuto, siano state perfezionate per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio del Comune di residenza (in caso di tentata consegna di un atto giudiziario), in occasione di sue temporanee assenze.

  2. Anonimo ha detto:

    Riconosco di essere debitore verso l’aler di milano e volendo adesso mettermi in regola avendo ricevuto la minaccia dello sfratto vorrei sapere se per un debito accumulatesi nel 2008/2009 per un autoriduzione dell’affitto che mi è stato aumentato da 300 euro a 1.300 euro mensili ed avendo chiesto come mai mi è stato sempre risposto che era un errore del centro meccanografico e che non potevano fare nulla e che dovevo pagare la somma di 13.000 euro quando dalle ricevute che ho risultano soltanto 5.000 euro. Io chiedo dopo tanti anni passati questo debito può essere passato in prescrizione? Al massimo sono disposto a pagare le 5.000 euro di cui riconosco. Potete darmi una risposta?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      I canoni di locazione non corrisposti si prescrivono in cinque anni (articolo 2948 del codice civile), che, tuttavia, decorrono, dalla data di una qualsiasi comunicazione interruttiva la cui notifica può perfezionarsi per compiuta giacenza presso l’ufficio postale.

  3. beppe_1 ha detto:

    Ricevo una diffida dalla ASL di Lanciano per una prestazione risalente al 17/2/2012 di ben 25 euro.

    Non avendo più la ricevuta di pagamento Vi chiedo se dopo 6 anni e otto mesi sono in obbligo all’esazione ovvero a corrispondere l’importo.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La prescrizione del credito è decennale e se lei non può eccepire l’avvenuto pagamento della prestazione dovrebbe adempiere, in linea teorica, naturalmente.

  4. Anonimo ha detto:

    Ho un debito di circa 180 euro relativo ad un contratto stipulato tre anni addietro con una compagnia telefonica. Ho ricevuto raccomandata a/r di intimazione di pagamento e contestuale messa in mora da parte di un intermediario finanziario. A cosa vado incontro e come devo comportarmi facendo presente che, nonostante sia un importo irrisorio, non ho la pur minima possibilità economica di pagare? Grazie in anticipo.

  5. Utente anonimo ha detto:

    La contatto in quanto sono una Copywriter Freelance e ho diversi clienti, capita spesso che qualcuno di essi non paghi e non abbia la minima intenzione (per varie ragioni) di onorare alla prestazione professionale.
    Mi voglio rivolgere ad un Legale per tentare la strada della messa in mora ad adempiere con addebito delle spese, nel caso in cui i debitori non adempiano entro il termine, quale strada dovrei perseguire per recuperare il credito? Grazie

    • Posta la domanda in questi termini così generali, la risposta può solo banalmente ricordarle che il professionista a cui ha deciso di rivolgersi conoscerà certamente meglio di noi le procedure da seguire per recuperare i crediti vantati dal suo cliente.

  6. winniepiuh ha detto:

    salve

    gentilmente chiedo a questo forum delle informazioni riguardo ad un argomento assai complesso: debiti e prescrizioni.

    mia madre è stata in un appartamento dell’aler per 8 anni senza pagare l’affitto, credo l’ammontare degli insoluti sia circa sui 30 mila euro,poi è stata sfrattata e ha trovato un altro posto.

    la mia domanda è: verranno a cercarla per questi 30 mila euro non pagati? andrà in prescrizione il debito? se lei non sarà in grado di pagare il debito verranno a cercare i suoi figli?

    altra domanda: mia madre ha lasciato inoltre insolute anche le bollette del gas da parte dellla società AMGA,per un totale di circa 3000 euro, queste bollette andranno in prescrizione? queste bollette non pagate potrebbero impedirle di allarcciarsi ad altri gestori? anche per l’energia elettrica e il resto?

    grazie Infinite.

    s.f.

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Difficile che il creditore lasci prescrivere i propri crediti senza tentare una qualche forma di recupero o, almeno, senza inviare al debitore una notifica interruttiva dei termini di prescrizione. Se, infatti, il debitore è nullatenente e non possiede beni pignorabili, c’è sempre la possibilità che qualche figlio dimentichi, di qui a cent’anni, in occasione della scomparsa del debitore, di rinunciare formalmente all’eredità.

      Solo con la rinuncia all’eredità i debiti dei genitori non ricadono sui figli.

  7. Nicola B. ha detto:

    Buongiorno
    sempre in tema di raccomandate (spero di essere nella sezione giusta, è la prima volta che vi scrivo..) vi contatto per chiedervi un parere in merito all’azione di recupero crediti che una società sta svolgendo per conto di una società autostradale a causa di un mio presunto mancato pagamento del pedaggio (probabilmente era sciopero, le sbarre non le ho sfondate di sicuro!). A distanza di circa 3 anni dal passaggio autostradale al casello, mi arriva dalla soc.rec.crediti una lettera di posta prioritaria NON CON A/R in cui mi si chiede il pagamento di una cifra esorbitante (circa 90 euro e non utlimo il ricorso al giudice) facendo anche riferimento a precedenti solleciti sia della soc. autostradale che della società di recupero crediti stessa. Parlandoci al telefono mi dicono candidamente che i solleciti li mandano con posta prioritaria e naturalmente la soc. di rec. crediti ad ogni sollecito aumenta la cifra che dovrei pagare. Ma se io non li ho ricevuti, come possono pensare di inviare queste multe senza A/R e quindi in mancanza di data e consegna certa?
    I punti sono questi:
    1) se come credo era sciopero, devo andare io ad un punto blu a pagare successivamente in caso di mancanza dell’operatore? Se la procedura fosse questa, ma io non l’ho effettuata, quanto tempo ha l’autostrada per notificarmelo e in che modo deve notificarmelo?
    2) è corretto il comportamento di una soc. di recupero crediti che invia solleciti per posta prioritaria e NON CON A/R? Come opporsi? Ci ho parlato stamani telefonicamente e mi hanno detto che se io dichiaro a quale casello sono entrato, mi ricalcolano l’addebito inserendo però anche le loro spese.
    In definitiva mi sembra che il loro modo di operare sia del tutto scorretto e attaccabile. Grazie a chi vorrà rispondere e consigliarmi.
    Cordiali saluti, Nicola Buchignani

    • Una comunicazione effettuata con posta prioritaria è uguale ad una comunicazione non effettuata. Per ora, quindi, faremo conto che non le sia stato recapitato nulla. Quando, e se, riceverà dalla società di recupero crediti una formale raccomandata A/R, potremo entrare nel merito delle questioni da lei poste.

  8. Rosaria Proietti ha detto:

    La DIFFIDA si differenzia dalla MESSA IN MORA per alcuni elementi, rimanendo immutata la valenza come azione propedeutica all’azione legale davanti al giudice di pace, Tribunale o Corecom (per i servizi delle telecomunicazioni).

    Semplificando possiamo dire che le differenze importanti sono due: in sostanza la messa in moradice: “Se non fai questa cosa entro X giorni vado da un giudice”. La diffida dice: “Se fai questa cosa vado da un giudice”.

    Quindi, la messa in mora e’ un’intimazione a fare entro un certo tempo, la diffida un’intimazione a non fare.

  9. letizia ha detto:

    buona sera le spiego il mio problema mi sono separata da un anno ed ho un mutuo di €.559,00+spese di fitto e asilo di €.559,00 purtroppo ho dovuto sospendere mio malgrado il pagamento della compass io intendo pagare ma vorrei rinegoziare il debito residuo che ammonta ad €.14.096,00 mi potete aiutare .

  10. Dedid ha detto:

    Buona sera sono Davide, mi sono registrato in serata siete l’unica mia fonte di salvezza, un mega debitore involontario ho un debito di 7000 euro con Consumit e e circa 18000 euri con Compass; più cessione e delega dello stipendio e mutuo casa, e finanziamento ristrutturazione casa, praticamente due anni senza vedere stipendio; e oggi ho ricevuto un telegramma da parte di ufficio legale Compass: “visti gli inutili tentativi precedenti stiamo valutando azione legale nei vs confronti”; cinque giorni fa ho rifiutato compilazioni cambiali. Naturalmente il telegramma è collegato alla lettera di diffida inviatami il mese di Agosto da CREDITECH in forza del mandato ricevuta da Compass; chiedo un aiuto di come fare in una situazione del genere; grazie
    se per caso ho sbagliato a scrivere qui ditemi come fare per scrivere nel forum

    • dott.ssa Annapaola Ferri ha detto:

      Mi spiace deluderla, ma, purtroppo, non siamo in grado di salvare nessuno.

      Ad un sommario esame della situazione il suggerimento da darle sembra essere quello di sospendere immediatamente i rimborsi a Consumit e Compass. In questo modo lei sarà probabilmente soggetto al pignoramento di un quinto dello stipendio. La quota pignorata andrà a soddisfare prima l’uno e poi l’altro dei due creditori.

      La cessione ed il prestito delega, invece, dovrà continuare a pagarli, a meno che non intenda licenziarsi.

      Tuttavia, corre il rischio che i creditori possano iscrivere una ipoteca di secondo o terzo grado sulla casa (sarebbe importante sapere se il finanziamento per la ristrutturazione è stato garantito da ipoteca).

      Insomma, per minimizzare il danno , atteso che la sua situazione debitoria è evidentemente insostenibile e non può che peggiorare (a meno che lei non vinca al superenalotto), la cosa da fare subito è mettere in vendita la casa, pagare il capitale residuo alla banca ed incamerare quello che resta.

      Per eventuali altri chiarimenti o approfondimenti, la invito a scrivere nel forum.

  11. lbjak ha detto:

    Buon giorno,io ho ceduto un ristorante a san giorgio canavese,al prezzo di € 35.000,00 più i.v.a.

    Totale della fattura € 42.000,00 di cui € 21.000,00 e stato pagata rimane da pagare altri € 21.000,00 con contratto stipulato da un commercialista che dava come termine ultimo 30/09/2011.

    Adesso l’acquirente mi ha già detto che non vuole pagare la somma dovuta, addirittura mi ha chiesto di fare una fattura di € 15.000,00 anziché di 35.000,00.

    Cosa devo fare per ricuperare i mie soldi? che tra l’altro l’importo chiesto è solo per l’attrezzatura e i lavori fatti in quel locale.

    Naturalmente il contratto di vendita è firmato da entrambe le parti davanti ad un testimone, il commercialista.

    Spero in una risposta al più presto,anche perché se non ricevo il pagamento sono rovinato e a 54 anni non ho più la forza di ricominciare.

    Per questo motivo la mia convivente mi ha abbandonato dopo 16 anni di convivenza portandosi via nostra figlia di 15 anni. Con quei soldi posso ricominciare e stare con mia figlia.

    Vi prego aiutatemi grazie

    • Simone Saintjust ha detto:

      Conviene registrare il contratto. Poi, a meno che non voglia costringere l’acquirente (magari con una pistola) a rilevare a forza il ristorante versando il saldo pattuito, dopo il 30 settembre potrà trattenere la caparra e tenersi la locanda.

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