Diffida ad adempiere » Ecco cosa fare quando il debitore non paga

Diffida ad adempiere » Uno strumento per la tutela del creditore

Tutela del creditore - Ecco cosa fare quando il debitore non paga

Tutela del creditore: oggi scopriamo la diffida ad adempiere. Ecco, infatti, come agire quando il debitore insolvente non onora l'obbligo neanche dopo l’invio della messa in mora. All'interno dell'articolo una chiara spiegazione sulla procedura stragiudiziale più usata: la diffida di pagamento.

Prima di intraprendere un'esecuzione forzata, il creditore può valutare alcuni tentativi per cercare di ottenere dal moroso il soddisfacimento dei propri diritti in via stragiudiziale o bonaria.

Con questa azione, c'è il vantaggio, qualora vi sia esito positivo, di risparmiare i tempi e i costi connessi alla fase giudiziale o esecutiva e, in caso di esito negativo, di avere indicazioni spesso molto utili per l’eventuale azione giudiziaria o esecutiva.

E' invece sconsigliabile intraprendere tentativi di recupero bonario lì dove si abbia il sospetto che il debitore, se preavvertito della imminente azione giudiziaria o esecutiva, si possa rendere irreperibile o disporre del suo patrimonio per sottrarlo alla esecuzione.

Vediamo ora una procedura molto utile al creditore: la diffida ad adempiere.

La diffida ad adempiere - di cosa si tratta

L’intimazione ad adempiere, o diffida ad adempiere, è una dichiarazione scritta con cui si intima alla controparte il rispetto del contratto entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

E’ questo, infatti, uno dei rari casi previsti dal codice civile in cui il contratto può essere unilateralmente sciolto, senza l’intervento di un giudice, di conseguenza sarà lo strumento da usare quando si intende sciogliere il contratto se, trascorso il termine, non vi sarà stato l’adempimento.

La diffida ad adempiere trova disciplina nell’articolo 1454 del codice civile che si compone di tre commi, i quali stabiliscono:

  1. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
  2. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
  3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

Diffida ad adempiere - come deve essere redatta

La diffida ad adempiere deve:

  • essere contenuta in un atto scritto;
  • contenere l’intimazione di adempiere entro un certo termine;
  • il termine deve essere congruo;
  • di regola il termine non può essere inferiore a 15 giorni;
  • un termine inferiore può risultare congruo solo laddove sia frutto di un patto delle parti, ovvero discenda dalla natura del contratto o dagli usi;
  • contenere l’avvertimento che in mancanza di adempimento entro il termine fissato il contratto si intenderà risolto di diritto;
  • produce la risoluzione di diritto del contratto una volta decorso il termine in assenza di adempimento.

La diffida ad adempiere è, dunque, uno strumento a disposizione del contraente non inadempiente, che ha in questo modo la possibilità di risolvere il contratto automaticamente, senza ricorrere al giudice e che si differenzia in modo sostanziale dalla messa in mora del debitore e che non sono tra loro collegate o consequenziali.

Diffida ad adempiere - A cosa serve

Lo scopo è quello di fissare con chiarezza la posizione delle parti nella esecuzione del contratto, avvisando l’inadempiente che l’altra parte non è più disposta a tollerare ulteriori ritardi della prestazione dovutale e che ha già scelto la via della risoluzione del contratto in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Questa è però soltanto una facoltà, non un obbligo per la parte adempiente, la quale potrà sempre decidere di agire direttamente in giudizio per ottenere la risoluzione del rapporto.

Al fine di ottenere la risoluzione automatica del rapporto, il diffidante deve essere adempiente ovvero deve aver offerto di adempiere, altrimenti l’effetto risolutorio non si realizza.

In caso di risoluzione, la parte inadempiente sarà comunque obbligata a risarcire i danni cagionati alla controparte.

I possibili esiti della diffida ad adempiere

I possibili esiti della diffida di pagamento o ad adempiere sono i seguenti:

  1. il debitore provvede al pagamento o all'’adempimento della prestazione richiesta;
  2. il debitore propone una soluzione transattiva (per es.: un pagamento ridotto o rateizzato), nel qual caso le parti possono formalizzare un accordo;
  3. il debitore contesta l’esistenza del credito o il suo ammontare, nel qual caso, laddove non si trovi un accordo, il creditore è costretto a ricorrere all'intervento del giudice;
  4. il debitore non risponde alla diffida, nel qual caso il creditore valuta le iniziative da intraprendere optando per una delle seguenti iniziative:
    • desistere da ogni ulteriore azione: la soluzione spesso può essere opportuna nel caso, ad esempio, di prestazioni di scarso valore economico che non giustificano le spese di una azione esecutiva, non sempre destinata ad un esito positivo, soprattutto laddove non si riescano ad individuare beni da pignorare oppure nel caso in cui il debitore si sia reso irreperibile. In tutti questi casi può risultare più vantaggioso per il creditore, ove possibile, usufruire dei vantaggi fiscali legali alla impossibilità di recuperare il credito che verrebbe in questo modo messo in perdita.
    • predisporre l’esecuzione forzata su uno o più beni del debitore o sui beni oggetto di inadempimento dell'obbligazione di fare (per es. restituire un’auto presa in leasing). In tal caso è necessario innanzitutto raccogliere informazioni sul debitore circa le sue disponibilità economiche e patrimoniali. Tali informazioni possono essere desunte da una serie di fattori, quali la presenza sul mercato, l’esistenza di un sito internet o di altre forme di pubblicità. In altri casi può essere opportuno rivolgersi ad altri soggetti quali il proprio agente di commercio o società specializzate nella raccolta di informazioni (ad esempio le agenzie investigative specializzate in indagini per il recupero dei crediti).

In base ai dati raccolti e alle scoperte fatte, viene scelto lo strumento più adatto, cioè il tipo di esecuzione forzata che possa dare maggiori risultati.

2 Novembre 2013 · Tullio Solinas


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