Garanzie – differenze fra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa

Salve, volevo chiedervi alcuni chiarimenti in merito alla fideiussione.  In particolare, quali sono le differenze tra la fideiussione bancaria e la fideiussione assicurativa, in termini di garanzie per colui che ne richiede l'escussione in caso di mancato pagamento di canoni di locazione immobiliare?

Nell'attesa di una cortese risposta vi porgo cordiali saluti.

Massimo Perrotti, Varese

Al classico deposito cauzionale si è sostituita negli ultimi tempi la fideiussione bancaria o assicurativa, con cui un istituto di credito o una compagnia di assicurazioni si obbligano a garantire al locatore il versamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie — in caso di morosità del conduttore — sino a un importo prestabilito.

La fideiussione non è affatto illegittima, sia per la legge 431/98 (locazioni abitative), sia per la legge 392/78, (locazioni commerciali): si veda, tra gli altri, Tribunale di Vicenza, 13 giugno 2002, per il quale «in un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola che impone al conduttore l’obbligo di fornire una fideiussione a prima richiesta non va incontro alla sanzione di nullità».

Quanto alle differenze tra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa: la prima garantisce l’adempimento del conduttore, per tutta la durata del contratto di locazione, previo versamento di somme, titoli o altro, che rimangono a tal fine vincolati.

La fideiussione assicurativa prevede invece il pagamento di un premio annuale o di un premio unico da parte del conduttore, sicchè in caso di inadempimento all'obbligo di versare il premio, la Compagnia può recedere dal contratto, facendo venire meno la garanzia.

Sono ovviamente da privilegiare le fideiussioni che prevedono la liquidazione delle somme garantite, a semplice richiesta scritta del beneficiario, anche in presenza di opposizioni o di eccezioni del conduttore.

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16 Giugno 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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6 risposte a “Garanzie – differenze fra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa”

  1. Franco Villa ha detto:

    La fideiussione assicurativa o bancaria che sia è un diritto o una scelta opzionale?

  2. Rosaria Proietti ha detto:

    La cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi. Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione.

    I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l’ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.

    Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo.

    I termini di decadenza non possono essere sospesi nè interrotti (a differenza dei termini di prescrizione). In altre parole, la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge (o dall’accordo delle parti).

    I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano l’estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l’ente creditore non può più chiedere il pagamento nè tramite ruolo nè tramite altre procedure.

    I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione la richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell’interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.

  3. korkal ha detto:

    Vorrei fare una domanda agli esperti del forum.
    In un atto preliminare di compravendita io acquirente ho a garanzia dell’adempimento del costruttore una fideiussione bancaria che scadrà il 31 dicembre.
    Il costruttore non riuscirà a completare l’opera entro il periodo prefissato (31 dicembre appunto).
    Posso riscuotere la fideiussione presso la banca per inadempimento dopo il 31 dicembre?
    A rigor di logica si perchè l’inadempimento si concreta il giorno 31.
    Vorrei però una rassicurazione da parte degli esperti
    Grazie

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Di solito la fideiussione a garanzia delle somme corrisposte dall’acquirente dell’immobile in costruzione (decreto legislativo 122/2005) è valida fino alla data di trasferimento di proprietà.

      Lo scopo della normativa è, evidentemente, quello di tutelare l’acquirente di immobile da costruire – in quanto contraente più debole – al quale deve essere data la possibilità di recuperare tutte le somme versate al costruttore nel caso in cui quest’ultimo incorra in una situazione di crisi (quando cioè il costruttore venga assoggettato a esecuzione immobiliare, a fallimento, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa).

      Nel suo caso, invece, lei vorrebbe far valere la garanzia fideiussoria come cauzione per penali di ritardo nella consegna del bene.

      Sarebbe dunque necessario leggere il contratto stipulato e le singole clausole sulle penali previste per poter esprimere una valutazione in merito alla possibilità di poter escutere la fideiussione per il risarcimento dei danni causati dalla mancata consegna del bene entro il 31 dicembre 2011.

  4. Guglielmo Rinaldini ha detto:

    Intanto il termine fideiussione (o fidejussione) si usa solo in Italia.
    La fidejussione assicurativa per molti versi è simile all’assicurazione.
    La fidejussione bancaria – che nei paesi civili si chiama garanzia bancaria – è di due tipi:
    un primo tipo prevede il rilascio da parte della banca con la quale si è affidati di una garanzia accessoria “del dare” con la quale la banca – a determinate condizioni – si obbliga qualora venga meno l’obbligato principale.
    Un secondo tipo invece è praticamente una garanzia a prima richiesta e di solito prevede un deposito vincolato di pari importo.
    Esiste nel mondo civile poi un sistema di Credit Enhancement che prevede il prestito di garanzia bancarie dietro pagamento di una commissione.
    Esiste infine un mercato delle garanzie piene a prima richiesta che gestisce garanzia di banche primarie a scadenza differita ma vendute a vista a frazione di costo (inferiore al valore facciale) e di fatto gestite come zero coupon.
    Guglielmo Rinaldini

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