Notifica delle cartelle esattoriali – differenza fra nullità e inesistenza giuridica della notifica

Notifica delle cartelle esattoriali – differenza fra nullità e inesistenza giuridica

Riportiamo di seguito alcune sentenze dalle quali si evince la differenza fra nullità ed inesistenza giuridica della notifica.

Questione molto importante perchè con l'inesistenza, la cartella è come se non fosse mai esistita. Mentre la nullità non può essere eccepita se l'atto ha raggiunto il suo scopo e, comunque il vizio di nullità può essere sanato.

Il vizio di notifica che comporta la sanatoria della nullità si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, essa avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario.

Del resto, la giurisprudenza ha operato una netta distinzione tra le ipotesi in cui la notifica è da ritenere giuridicamente inesistente, da quelle in cui è nulla. Ricorre l'ipotesi dell'inesistenza giuridica quando è posta in essere con un procedimento non previsto dal codice di rito, vale a dire allorché venga eseguita al di fuori dello schema legale.

Per esempio, si ha inesistenza giuridica della notifica quando la notifica stessa  sia stata eseguita nei confronti del destinatario con consegna dell'atto in un luogo diverso o a persona diversa da quelli previsti per legge.

La nullità, invece, è disposta quando pur essendo stato notificato l'atto in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ciononostante sussista un legame o vi sia comunque un qualche riferimento con il destinatario.

La distinzione non è di poco conto, posto che, come abbiamo scritto in apertura,  se la notifica viene ritenuta inesistente il contribuente può farne rilevare i vizi in sede di impugnazione dell'atto.  Invece, se è nulla la contestazione comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Inesistenza giuridica della notifica diretta » CTP di Milano - sentenza numero 75/26/11

La vicenda nasce da un ricorso presentato da un contribuente che dopo una verifica agli uffici dell'Esatri era venuto a conoscenza di dover pagare la bellezza di 9.153 euro relativa a Iva del 2003 comprensiva di sanzioni.

Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione, Equitalia con la ricevuta di ritorno alla mano diceva al contrario di aver spedito la raccomandata che era stata ritirata dal custode dello stabile sostenendo che "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Non così invece per la XXII Commissione Tributaria che, nella sentenza elenca, individuandoli in maniera tassativa, «gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia: gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario», ma mai quest’ultimo «direttamente», a mezzo di propri dipendenti.

Infatti  l'articolo 26, comma 1, DPR numero 602/73 elenca i soggetti puntualmente indicati dalla legge per effettuare la notifica, ossia: gli Ufficiali della riscossione; gli Agenti della Polizia Municipale;i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

Secondo la Commissione Tributaria risulta dunque imprescindibile la seguente procedura per Equitalia per poter effettuare la notifica delle cartelle a mezzo posta: l'Ufficiale della riscossione (o gli altri soggetti previsti dall'articolo 26, comma 1, del DPR numero 602/73) riceve la cartella da Equitalia e compila la relata di notifica, indicando l'ufficio postale da cui parte l'atto e apponendo la propria firma; poi l'Agente postale consegna la cartella ai legittimi destinatari.

Ciò che in pratica è considerata fondamentale è l'intermediazione di soggetti allo scopo precisamente abilitati. Non viene considerata possibile la notifica a mezzo posta da parte di semplici dipendenti della società di riscossione.

La Commissione, infine, conclude rifiutando l'ipotesi del Concessionario di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo in quanto si chiarisce che ciò sarebbe plausibile solo per gli atti nulli e non per quelli giuridicamente inesistenti - come in questo caso dichiarato.

Inesistenza giuridica della notifica diretta » CTP di Bari, sentenza del 14 luglio 2010, numero 110

“Il concessionario della riscossione, ha rivendicato la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente a mezzo del servizio postale, atteso che la stessa è stata eseguita secondo la prescrizione di cui all'articolo 26 del DPR 602/73 (la notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento...).

Tanto non può essere condiviso da questo giudice atteso che l'assunto di Equitalia viene estrapolato da un capoverso - 1° comma del citato articolo 26 - che rappresenta la prosecuzione del primo periodo, laddove specifica i soggetti abilitati ad eseguire le notifiche, ivi comprese quelle effettuate a mezzo del servizio postale. Consegue che, qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione cosi come è avvenuto nel caso di cui si discute.

Consegue quindi che la cartella di pagamento deve essere notificata, secondo la previsione del primo comma dell'articolo 26 del DPR numero 602/73 dai soggetti abilitati menzionati nel primo periodo del predetto comma, che restano gli unici legittimati ad effettuare la notifica, i quali possono eseguirla, in alternativa alla consegna diretta, a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno secondo la previsione del secondo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 26 DPR numero 602/73.

Ora, si è della convinzione nel caso che ci occupa, in presenza di notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione, essendo stata omessa l'attività dei soggetti abilitati, la presunta notifica della cartella di pagamento altro non è che una semplice comunicazione effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito, con la conseguenza che la stessa esorbita dallo schema legale degli atti di notifica, rendendo così la notifica inesistente”

Inesistenza giuridica della notifica diretta » Tribunale di Udine sentenza numero 1183/2009 del 04/06/2009

“E’ vero che l’articolo 26 del DPR numero 602/1973 prevede una forma speciale di notifica, ma ciò in quanto non richiede l’intervento dell'ufficiale giudiziario sempre e comunque nè la redazione di una relata di notifica. La specialità della norma sta, insomma, nel legittimare anche altri soggetti all'espletamento dell'attività di notifica [...]

La speciale normativa non esonera pertanto dal rispetto delle norme del del codice di rito e della legge numero 890/82 per quanto concerne le modalità della notifica.

E’ naturale infatti, che il legislatore, nel momento in cui consente al concessionario di effettuare direttamente le notifiche - per motivi di speditezza e quindi nell’interesse generale - si preoccupi altresì di definire ed identificare le persone fisiche che vi procedono in quanto siano abilitate ad espletare questo servizio.

E non è consentito al concessionario di estendere la norma fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura, come avverrebbe qualora si ritenesse sufficiente l’esibizione da parte del concessionario del solo avviso di ricevimento”

Inesistenza giuridica della notifica diretta » CTR Lombardia, sentenza numero 61/22/2010 del 15/04/2010

“La mancata compilazione della relata in violazione dell'articolo 148 codice di procedura civile, determina non la semplice nullità della notifica, bensì la “giuridica inesistenza della stessa”, patologia non sanabile in senso assoluto [...] a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall'articolo 156 codice di procedura civile solo per i casi di nullità.”

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12 Dicembre 2010 · Paolo Rastelli


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