Difetto di notifica dell’atto presupposto – Implicazioni della scelta di impugnare il solo atto consequenziale o anche l’atto presupposto

Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria é assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso (impugnazione del solo atto consequenziale) dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo (impugnazione cumulativa di atto presupposto e di atto consequenziale) la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24407/2016.

In altre parole, impugnando solo l'atto consequenziale correttamente notificato, una volta accertata la nullità di quest'ultimo per omessa notifica dell'atto presupposto, la pretesa tributaria risulta estinta solo se, nel frattempo, è intervenuta decadenza di legge (cioè l'atto presupposto non può più essere nuovamente notificato al contribuente).

Invece, impugnando cumulativamente sia l'atto presupposto non notificato sia quello consequenziale correttamente notificato, è possibile far valere eventuali vizi che inficiano (anche nel merito) l'atto presupposto ed ottenere la nullità di entrambi gli atti, indipendentemente dalla circostanza che non sia ancora intervenuta decadenza di legge e che quindi risulti legittima una rinnovata notifica dell'atto presupposto.

10 Gennaio 2017 · Giorgio Valli


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