Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE per l’accesso a prestazioni socio sanitarie – Il nucleo familiare ristretto

Le prestazioni sociosanitarie, ai sensi della definizione adottata a fini ISEE, sono identificate come le prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria.

Si tratta di prestazioni rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

  1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  3. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.

Nei casi di richiesta di prestazioni sociosanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli) ferma restando, comunque, la possibilità di scegliere il nucleo familiare ordinario (se determina un reddito familiare più favorevole).

Il nucleo ristretto è composto dal beneficiario, che può essere un qualunque componente maggiorenne del nucleo familiare e, se esistenti, dalle persone che rispetto al beneficiario siano coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e/o senza figli.

Si ricorda che i figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di 2.840,51 euro. Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all'anno di riferimento per la dichiarazione dei redditi riportati nella DSU (in pratica, nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU e, quindi, per le DSU presentate nel 2015 l’anno di riferimento è il 2013). Il nucleo familiare ristretto può anche essere formato dal solo beneficiario.

Ad esempio, nel caso di persona con disabilità maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto può essere composto dalla sola persona con disabilità.

Da tener presente, infine, che il beneficiario delle prestazioni sociosanitarie non deve necessariamente essere il dichiarante; tuttavia il dichiarante deve necessariamente fare parte del nucleo ristretto.

L'ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni sociosanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

20 Novembre 2014 · Carla Benvenuto


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