Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE – Istruzioni per una corretta compilazione

Cos'è e a cosa serve la DSU ISEE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene tutte le informazioni relative al nucleo familiare. In particolare le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. Ferme restando le conseguenze anche penali per le dichiarazioni mendaci, su tutti i dati auto-dichiarati verranno effettuati controlli sistematici, possibili anche tra il momento della ricezione della DSU e quello della consegna dell’attestazione ISEE. Le difformità e/o omissioni, eventualmente rilevate dai controlli effettuati prima della consegna dell’attestazione, saranno indicate nell’attestazione stessa. In tal caso il cittadino potrà presentare una nuova DSU ovvero giustificare all’ente erogatore, producendo idonea documentazione, le difformità e/o omissioni rilevate e dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati in dichiarazione.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

La DSU si presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

I modelli da utilizzare per la presentazione della DSU ISEE

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI. La DSU MINI consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l'ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive.

In particolare, la DSU MINI (ISEE standard o ordinario) non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:

  • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
  • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
  • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari

In tali ipotesi, per ottenere l'ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa. In alcune situazioni (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.

La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.

Qui una tavola sinottica dei modelli da utilizzare, nelle diverse situazioni, per la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE.

Gli ISEE specifici - ISEE per l'Università o ISEEU

Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente. Indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

Ad esempio, nel caso di richiesta di prestazioni universitarie, lo studente "fuori sede" e non "autonomo", ai soli fini delle prestazioni universitarie, viene "attratto" nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza. In tal caso, rileveranno anche i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori.

Gli ISEE specifici - ISEE per le prestazioni socio-sanitarie

Per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni).

Gli ISEE specifici - ISEE per anziani ricoverati presso le residenze socio-sanitarie assistenziali

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale.

Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

Inoltre, la retta pagata per il ricovero è detraibile per l'ISEE ordinario degli altri componenti il nucleo familiare (o del medesimo beneficiario per la richiesta di altre prestazioni). Infine, in sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale).

Ad esempio, ai fini della determinazione dell'importo della retta per il ricovero in una struttura, in sede di calcolo dell'ISEE dell'anziano non autosufficiente, si tiene conto anche della condizione economica dei figli non inclusi nel suo nucleo mediante il calcolo della c.d. componente aggiuntiva. La componente aggiuntiva non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente.

Gli ISEE specifici - ISEE per minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne.

Gli ISEE specifici - ISEE corrente

E' possibile calcolare un ISEE corrente che consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro. Oppure agli ultimi due mesi, da rapportare all'intero anno, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell'anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU; ad esempio, nel 2015 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2013). In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell'ISEE CORRENTE sono le seguenti:

  1. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  2. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
  3. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE CORRENTE, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve pertanto essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE CORRENTE.

La verifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE

La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autodichiarate. Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquisitore. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (ADE).

L'INPS renderà poi disponibile al dichiarante un'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti.

La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile al dichiarante anche dagli stessi Enti ai quali è stata presentata la dichiarazione ovvero dagli intermediari incaricati della ricezione della DSU (es. CAF) in virtù di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante stesso.

L'attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti. Tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste. In tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE - La composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni di seguito presentate.

Salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e che a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati sono i figli maggiorenni, non conviventi se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli.

Ad esempio, nello stato di famiglia di Luca sono presenti oltre a Luca, i genitori anziani, la moglie di Luca, e due figli minori di Luca. Luca ha poi un figlio maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, che è ancora a carico fiscalmente di Luca. Tutte queste persone fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini dell’ISEE ordinario e devono essere dichiarati chiunque di loro sia il dichiarante.

Da ricordare, inoltre, che i redditi sono sempre quelli percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio è sempre quello posseduto al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente alla presentazione della DSU.

Composizione del nucleo familiare ISEE - Coniuge non convivente con residenza diversa dal dichiarante

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE.

La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata pertanto all'accordo tra i coniugi, che individueranno, tra le due, quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

In caso di mancato accordo, occorre indicare l'ultima residenza familiare comune. In assenza di una residenza comune si deve prendere a riferimento la residenza del coniuge di maggior durata.

Deve essere indicato anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente quando:

  1. è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
  2. la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
  3. uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
  4. si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
  5. sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, i coniugi con diversa residenza vanno sempre indicati nella medesima dichiarazione.

Se uno dei due coniugi è in una convivenza anagrafica (ha cioè la residenza in un istituto di cura o in una caserma o in un istituto di detenzione) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell'altro coniuge.

Le stesse regole sopra esposte si applicano sia al coniuge del dichiarante sia agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'ISEE.

Ciò vale anche per i minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

Se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

Ad esempio, Giuseppe, dichiarante, è residente con sua figlia Sara; Sara è sposata con Michele, che risiede in un'altra abitazione con sua madre. Sara e Michele, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare.

Giuseppe dovrà verificare se Sara e Michele hanno scelto come residenza familiare quella di Sara (e di Giuseppe) o quella di Michele (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Giuseppe sarà composto da Giuseppe stesso, Sara e Michele; nel secondo caso, sarà composto dal solo Giuseppe (poiché in questo caso Sara e Michele, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Michele).

Composizione del nucleo familiare ISEE - Figli minorenni

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione.

Il figlio minore di anni 18 fa sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU.

Il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell'affidatario.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé.

Per il figlio minorenne coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

Composizione del nucleo familiare ISEE - Figli maggiorenni non conviventi

Per il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori valgono le regole ordinarie (cioè fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive).

Il figlio maggiorenne che non convive con alcuno dei genitori fa parte di un nucleo diverso, a meno che non sia a loro carico ai fini IRPEF. L'unica eccezione a tale ultima regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli: in tal caso il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori.

Ad esempio, Andrea, maggiorenne, vive da solo ma è a carico IRPEF dei genitori. Andrea fa parte del nucleo dei genitori. Roberto, maggiorenne, è coniugato con Barbara ed è a carico IRPEF dei genitori. Roberto, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Barbara. Raffaella, maggiorenne non coniugata, ha un figlio Valerio ed è a carico IRPEF dei genitori. Raffaella, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Valerio.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico IRPEF di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto. In tal caso, occorre che il genitore dichiarante acquisisca la volontà del figlio maggiorenne su quale stato di famiglia voglia prendere a riferimento: se quello del padre o quello della madre. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi. Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi per le DSU presentate nel 2015 l'anno di riferimento è il 2013).

Composizione del nucleo familiare ISEE - Convivenza anagrafica (componenti in caserma, istituti di cura o di detenzione)

La "convivenza anagrafica" è diversa dalla famiglia anagrafica: sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.

Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé, a meno che non siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole precedentemente descritte).

Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante.

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ad esempio, Maria si trova in una casa famiglia con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

Composizione del nucleo familiare ISEE - Nucleo familiare con almeno tre figli

Ai fini del valore dell'ISEE la presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare costituisce un elemento per il calcolo più vantaggioso della situazione economica (ad esempio per la scala di equivalenza sono previsti dei valori crescenti per nuclei con minimo tre figli; altro esempio, nel caso in cui il nucleo risieda in abitazione in locazione in presenza di almeno tre figli conviventi c'è una maggiore detrazione del canone per ogni figlio convivente a partire dal terzo).

La presenza di tre o più figli va indicata nella apposita sezione "nuclei familiari con almeno tre figli". In tale sezione devono essere indicati i figli di uno stesso componente e quelli del suo coniuge (il componente non deve necessariamente essere il dichiarante).

Per i nuclei "aggregati" non si possono sommare i figli dei vari componenti.

Ad esempio, se Francesco ha due figli e la moglie di Francesco ne ha altri due, si può indicare nucleo con quattro figli.

E ancora, Giuseppe e Antonella, coniugati, hanno un figlio e tutti e tre vivono con Alberto, fratello di Giuseppe, che ne ha due che vivono insieme a loro. All'interno di questo nucleo ISEE composto da sei persone, si ha da una parte un componente ed il proprio coniuge con un figlio e dall'altra un altro componente che ne ha due. I rispettivi figli di Giuseppe e di Alberto non possono essere sommati. In questo caso pertanto la sezione non va compilata.

Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE - La casa di abitazione

La casa di abitazione è quella in cui di solito risiedono tutti i componenti del nucleo.

È comunque possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione. In tal caso i componenti devono scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risieda almeno un componente del nucleo e il dichiarante deve riportare tale scelta in DSU.

La casa di abitazione del nucleo deve essere ubicata all'interno del territorio della Repubblica italiana. In caso di coniuge iscritto all'AIRE non potrà pertanto essere scelta come casa di abitazione del nucleo quella in cui risiede tale coniuge.

Se la casa di abitazione è in locazione deve essere fornito il codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto di locazione della casa di abitazione.

Occorre inoltre riportare gli estremi di registrazione del contratto. In particolare data di registrazione del contratto di locazione, serie, numero pratica e il codice relativo all'ufficio presso cui è avvenuta la registrazione del contratto.

In caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per le quali non è previsto l'obbligo di registrazione del contratto, bisogna indicare il numero di protocollo del provvedimento di assegnazione.

Va anche riportato il canone annuale di locazione previsto dal contratto. Se il contratto prevede un adeguamento del canone alla variazione dell'indice dei prezzi ISTAT, va indicato il valore adeguato (se effettivamente versato). Il canone previsto dal contratto (inclusivo dell'adeguamento) è quello al momento della presentazione della DSU.

Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE - Il patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare è composto dalle voci di seguito indicate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

  1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato.
  2. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.
  3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b).
  4. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  5. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b).
  7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto.
  8. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

Gli importi devono essere tutti arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio, 65,49 diventa 65; 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66.

Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Agenzia delle Entrate
presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare,

Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE - Il conto corrente e il calcolo della giacenza media

Vanno indicati l'identificativo del rapporto, il codice fiscale dell'operatore finanziario, il valore del saldo contabile attivo al lordo degli interessi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, nonché il valore della giacenza media annua riferita al medesimo anno. Nel caso di rapporti cointestati va indicata la quota di saldo e giacenza media secondo il numero dei cointestatari (ad esempio per due cointestatari indicare la quota del 50%, tre cointestatari quota del 33,3%, e così via).

Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo, ragguagliato ad un anno, si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. In questo contesto con giacenze giornaliere si intendono indicare i saldi giornalieri per valuta.

Per il calcolo della giacenza media. È necessario:

  1. Calcolare le giacenze giornaliere per ogni giorno dell'anno
  2. Moltiplicare le singole giacenze giornaliere per i giorni in cui sono rimaste costanti
  3. Sommare gli importi ottenuti
  4. Dividere il risultato per 365 giorni

Se, ad esempio, abbiamo una giacenza giornaliera di 1000 euro per 100 giorni, di 700 euro per 15 giorni, di 2000 euro per 250 giorni, allora avremo una giacenza totale di 610.500 euro nell'arco di 365 giorni (1000 x 100 + 700 x 155 + 2000 x 250). Da cui deriva una giacenza media giornaliera pari 1673 euro, ottenuta dividendo 610.500 euro per 365.

Comunque, per il calcolo della giacenza media annua si può far riferimento agli estratti conto. Nell'estratto conto sono infatti riportati, ai fini del calcolo degli interessi, i cosiddetti "numeri creditori" (il prospetto che li riporta può assumere diverse denominazioni, le più comuni essendo "Riassunto scalare", "Calcolo delle competenze", "Calcolo degli interessi", "Scalare per valuta").

Per ottenere la giacenza media basta sommare i "numeri creditori totali" riportati negli estratti conto in maniera da coprire tutto l'anno (ad esempio, se si ricevono estratti conto trimestrali, il primo estratto riporta i numeri creditori totali dal 1° gennaio al 31 marzo, il secondo dal 1° aprile al 30 giugno e così via; vanno pertanto sommati i numeri creditori totali indicati nei quattro estratti conto) e poi dividere per 365.

E' necessario fornire, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE anche la data di inizio e la data di fine del rapporto, ma solo se il rapporto è stato rispettivamente aperto o cessato in corso d'anno.

Se è stato posseduto più di un rapporto, va indicata la somma dei saldi e delle giacenze medie nello spazio indicato rispettivamente come totale (A) e totale (B).

Se la differenza (A-B) è positiva, l'ISEE è calcolato sul saldo; se è negativa l'ISEE è calcolato sulla giacenza media.

Se la giacenza media è superiore al saldo e tuttavia sono stati fatti nell'anno precedente acquisti netti di beni immobiliari (ad esempio, acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad esempio, acquisto di titoli di stato) per un ammontare superiore in valore assoluto alla differenza su indicata (B-A), allora l'ISEE è calcolato sul saldo. In tal caso bisogna indicare rispettivamente l'incremento del patrimonio immobiliare (C) e/o l'incremento del patrimonio mobiliare (D) verificatisi nell'anno precedente.

Il totale di tali valori incrementali del patrimonio (C+D) deve essere maggiore in valore assoluto della differenza tra saldo e giacenza media precedentemente indicato (B-A) perché l'ISEE sia calcolato sul saldo anche quando inferiore alla giacenza media.

Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE - Il patrimonio immobiliare

Nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (DSU-ISEE) vanno riportati i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni edificabili o agricoli) posseduto in Italia e all'estero dal soggetto a cui è intestato il singolo foglio componente. In particolare, va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene.

Ne consegue, pertanto, che non dovranno essere considerati solo i beni posseduti successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, mentre dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cosiddetta “nuda proprietà”. Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro relativo (FC3) non deve essere compilato.

Per ogni cespite bisognerà indicare il Comune o lo Stato estero in cui è situato il bene immobile; la quota posseduta in percentuale dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito); il valore dell'immobile come definito ai fini dell’IMU (Imposta municipale unica) se situato in Italia o come definito ai fini IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) se situato all'estero.

Il valore dell'immobile va dichiarato anche quando l’immobile è esente ai fini della stessa IMU. Inoltre, se il titolare possiede solo una quota dell’immobile, il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini IMU/ IVIE (indicherà tutto il valore ai fini IMU/ IVIE se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore IMU/ IVIE se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Per ciascun immobile va anche indicato il capitale residuo del mutuo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, contratto per l’acquisto o la costruzione del bene, che resta eventualmente da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini IMU / IVIE (anche in questo caso andrà segnalato tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nel caso in cui il mutuo si riferisca sia alla casa di abitazione sia alla relativa pertinenza, ma non sia stabilito l’ammontare dei due importi, bisogna ripartire l’importo del mutuo in proporzione alle rendite catastali rispettivamente della casa di abitazione e della relativa pertinenza.

Va anche precisato qual è, fra i quelli inclusi nel patrimonio immobiliare, il bene eventualmente utilizzato come abitazione del nucleo familiare, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione o altro. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun Foglio componente relativo ai proprietari.

Dichiarazione Sostitutiva Unica - Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE

Per ciascun componente del nucleo familiare, le principali informazioni reddituali sono fornite al “sistema informativo dell’ISEE” direttamente dall’Agenzia delle entrate e pertanto non devono essere autodichiarate. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, queste informazioni dovranno essere fornite compilando l’apposito quadro (FC8). Dovranno invece essere sempre autodichiarati nel Quadro FC4 gli importi relativi ad alcune tipologie reddituali meno frequenti qualora percepite nell'anno di riferimento. I dati autodichiarati verranno sottoposti a successiva verifica.

Dunque, i dati reddituali del richiedente l'accesso ai benefici ed alle prestazioni sociali cui si accede con la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE sono, in via generale, forniti dall’Agenzia delle entrate o dall’INPS. Nel caso il modulo sia presentato perché il dichiarante rilevi inesattezze nei dati precedentemente non auto-dichiarati e acquisiti direttamente negli archivi dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS ai fini del calcolo dell’ISEE, seguirà ulteriore verifica negli archivi. Se dovesse permanere una discordanza tra quanto dichiarato e quanto presente negli archivi, le informazioni verranno comunicate alla Guardia di finanza per i controlli del caso.

Va ricordato che i dati reddituali da riportare sono sempre riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica, quindi se la richiesta viene effettuata nel 2015, i dati reddituali da indicare sono quelli relativi al 2013 (dichiarazione dei redditi anno 2014 relativa all'anno d’imposta 2013).

Relativamente ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, nel quadro FC8 non devono essere inseriti i redditi per i quali si è fruito di uno dei seguenti regimi agevolati, qualora indicati nella dichiarazione dei redditi:

  • regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • regime per le nuove iniziative di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni;
  • regime per le nuove iniziative imprenditoriali in contabilità semplificata;
  • regime della “cedolare secca” per i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili.

Se, per i redditi appena elencati, non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, essi dovranno essere indicati nel quadro FC8 (Redditi, trattamenti e spese).

Nel quadro FC8 occorrrà indicare i redditi percepiti nell'anno di riferimento che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, come ad esempio:

  1. I compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in regime agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta: si tratta dei contribuenti che hanno percepito nell’anno di riferimento esclusivamente redditi da LSU ovvero, oltre a percepire redditi da LSU, possiedono altri redditi ai fini IRPEF per un importo non superiore a euro 9.296,22 (al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze). L’importo assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta (quota imponibile) è riportato nelle annotazioni del CUD (la quota esente, anche essa indicata nelle annotazioni del CUD, deve essere anch'essa riportata nel relativo campo del quadro FC8);
  2. Le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007: Se la prestazione viene erogata sotto forma di rendita, il contribuente deve indicare l'ammontare del relativo reddito così come indicato nelle annotazioni del CUD con il codice AX. Non devono essere indicate le prestazioni erogate dai fondi pensione sotto forma di capitale;
  3. I redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio: il contribuente che ha percepito provvigioni derivanti da attività di vendita a domicilio, titolare di partita iva, deve indicare l’importo del campo 26 della Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l’anno d’imposta 2013, se al punto 19 è presente il codice V;
  4. Compensi per incrementi della produttività del lavoro: si tratta di quei compensi, percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva entro i limiti di reddito previsti dalla normativa di riferimento. Se è stata presentata la dichiarazione dei redditi occorre indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente. In assenza di dichiarazione o nei casi in cui gli incrementi della produttività non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, occorre indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva riportate nel CUD nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. È opportuno precisare che il dato reddituale si riferisce a tutte le componenti accessorie della retribuzione corrisposte per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato e quindi non soltanto agli incrementi della produttività.

Relativamente ai redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’INPS) bisognerà indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:

  1. le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa;
  2. le somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo);
  3. le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia dall’estero;
  4. le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori dipendenti ed autonomi che rientrano in Italia dall’estero;
  5. la quota esente relativa ai compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
  6. la quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
  7. la quota esente relativa ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al soggetto residente in Italia che ha prestato, in via continuativa, la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi (lavoratori frontalieri).

Nella Dichiarazione Sostitutiva Univa ISEE trovano posto anche i dati relativi ai redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU. In particolare deve essere riportata la rendita catastale dei fabbricati rivalutata del 5% ed il reddito dominicale dei terreni rivalutato dell’80% ed il reddito agrario dei terreni rivalutato del 70%, qualora i redditi fondiari non sono stati indicati nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Qualora, invece, il reddito del terreno o dell’immobile concorra solo in parte al reddito complessivo ai fini IRPEF, dovrà essere indicata la restante parte, applicando alla corrispondente rendita catastale i criteri di rivalutazione (per i fabbricati rivalutazione del 5% e, per i terreni, reddito dominicale rivalutato dell’80% ed reddito agrario rivalutato del 70%) . Ad esempio, nell’anno d’imposta 2013, in caso di immobile ad uso abitativo non locato assoggettato a IMU (con le relative pertinenze), situato nello stesso Comune ove si trova l’abitazione principale, il relativo reddito concorre al complessivo IRPEF nella misura del 50%. Conseguentemente, dovrà essere indicata la restante parte della rendita catastale (pari al 50%) rivalutata del 5%.

Dichiarazione Sostitutiva Unica - Redditi e trattamenti da non dichiarare ai fini ISEE

Per quanto attiene i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS va innanzitutto precisato che non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.

A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.

Non costituisce, infine, trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

Dichiarazione Sostitutiva Unica - Assegni periodici per coniugi e figli

Nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, ed in particolare nel quadro FC5, vanno inseriti gli importi relativi agli assegni periodici destinati al coniuge e ai figli, percepiti o corrisposti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, per una DSU presentata nel nel 2015, occrre indicare gli assegni percepiti o corrisposti nel 2013).

Attenzione: vanno inseriti solo gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli in quanto gli assegni percepiti per il coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo (direttamente rilevato dall’Agenzia delle entrate).

Va riportato l’importo, come indicato nel provvedimento del giudice, degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) o in seguito allo scioglimento o annullamento del matrimonio. Oppure l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore nel caso in cui i genitori non siano coniugati o effettivamente e legalmente separati anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia stabilito l’importo degli assegni.

Dichiarazione Sostitutiva Unica - Autoveicoli e motoveicoli

Nel quadro FC6 della DSU/ISEE bisogna indicare i veicoli di cilindrata di 500 cc e superiore intestati a ciascun componente del nucleo familiare. Vanno fornite le informazioni relative al tipo di veicolo, nonché la targa dello stesso o gli estremi di registrazione presso il registro competente (es. P.R.A. per gli autoveicoli ed i motoveicoli, R.I.D. per le imbarcazioni da diporto).

20 Novembre 2014 · Annapaola Ferri


Commenti e domande

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18 risposte a “Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE – Istruzioni per una corretta compilazione”

  1. Laura ha detto:

    In questo caso posso richiedere un nuovo isee dello stesso anno (2020 che riportava quell’importo il quale eccedendo mi ha fatto decadere il RDC) e rifare di nuovo domanda?

    • Deve attendere almeno due mesi dalla data di presentazione dell’ultimo ISEE ordinario e poi presentare un ISEE corrente che tenge conto degli ultimi due mesi, nei quali non è stato corrisposto l’assegno di mantenimento dei figli. Quindi potrà presentare una nuova domanda RDC.

  2. Laura ha detto:

    Se il coniuge divorziato non versa il mantenimento ai figli, l’importo scritto sull’atto di divorzio va comunque dichiarato nella DSU?

    • I redditi da indicare nella DSU sono quelli effettivi, non vanno dichiarati i redditi solo nominali. Pertanto, se il coniuge divorziato obbligato non vera il mantenimento ai figli, l’importo indicato nella sentenza di divorzio non deve essere riportato nella DSU/ISEE, fra i redditi percepiti.

  3. Anonimo ha detto:

    non mi è chiaro
    1. se l’importo dell’assegno destinato ai figli, nel caso di genitore divorziato, debba essere quello complessivo annuale oppure quello versato mensilmente.
    2. se devono essere incluse anche le spese (sport, spese sanitarie etc) che normalmente vanno rimorsate al 50%.

    • Il DPCM 159/2013 parla di importo effettivamente corrisposto relativo agli assegni periodici per coniuge e figli (in seguito a separazione o divorzio), nel secondo anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Ad esempio, se la DSU viene presentata nel 2020, e nel corso del 2018 sono stati corrisposti 500 euro al mese per i figli, l’importo da indicare è di 6000 euro.

      Le spese sostenute al di fuori di quanto stabilito dal giudice e che danno comunque diritto ad una detrazione IRPEF, non devono essere riportate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

      Insomma bisogna indicare quanto effettivamente corrisposto, fino ad un massimo pari all’importo stabilito dal giudice in sede di separazione o divorzio.

  4. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, nella sezione immobiliare della DSU, vanno inseriti anche gli immobili strumentali? Sono titolare di partita iva e lo Studio dove lavoro (accatastato A10) è di mia proprietà. Debbo comunque inserirlo nella DSU? Grazie anticipatamente della risposta

  5. Anonimo ha detto:

    Buongiorno. Sono in una situazione complicata, in teoria non potrei fare l’isee corrente nonostante sia disoccupato e a reddito zero. Per fare l’isee corrente serve una variazione nei 18 mesi precedenti. Io sono stato licenziato a dicembre 2016 quindi più di 18 mesi fa. Il problema è che nell’isee ordinario risulta la disoccupazione naspi del 2017, però l’isee in corso non rispecchia più quella situazione, in quanto sono a reddito zero per tutto il 2018. Cosa posso fare in questi caso?

  6. Anonimo ha detto:

    Grazie della risposta Annapaola Ferri, ma se per favore puo’ togliermi l’ultimo dubbio che ho formulato nella mia domanda, visto che ho terminato l’indennità di mobilità a dicembre 2017 e che venivo da un licenziamento di un lavoro a tempo indeterminato nel dicembre 2015, posso chiedere l’isee corrente solo sugli ultimi due mesi invece che degli ultimi 12 mesi?

  7. Anonimo ha detto:

    Nel 2015 sono stato licenziato da un lavoro a tempo indeterminato, nel 2016 e 2017 sono stato in mobilità, da allora non ho più lavorato. Il mio Isee ordinario 2019 ha i redditi del secondo anno di mobilità e cioè il 2017. Domanda: posso richiedere l’Isee corrente e se si, degli ultimi 12 mesi o ultimi 2 mesi, visto che avevo un lavoro a tempo indeterminato. Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’indicatore della situazione reddituale (ISR) corrente e’ ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare, facendo riferimento ai redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione sociale.

      L’ISEE corrente può essere preso a riferimento solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) corrente rispetto all’indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria con riferimento ai redditi percepiti nel 2017.

      In pratica. se la differenza fra l’ISR dell’ISEE ordinario e l’ISR dell’ISEE corrente supera il 25% dell’ISR ordinario, allora può essere presentato l’ISEE corrente al posto dell’ISEE ordinario.

  8. Anonimo ha detto:

    Buon giorno, sono separata di fatto. Quattro figli (3 minori 1 maggiorenne). Ho acquistato casa (con agevolazione 1*casa e possedendo già meta casa in comune col coniuge, devo decidere come alienare tale proprietà) nella quale a breve prenderò residenza (finora solo domicilio). I figli vivono in entrambe le case a seconda degli orari lavorativi di noi genitori. Ho una casa in comune col coniuge, della quale pago metà mutuo e nella quale risiede lui. Io ho già richiesto isee (maggiorenne vuol tornare all’ università). Dopo il mio cambio di residenza, dovrò fare un isee ulteriore? Risultano alti gli indicatori immobiliari, come posso fare per far in modo che si abbassino? Io pago il mio mutuo e metà della rata del coniuge. Son un part time al lavoro, ho acquistato casa per non buttare i soldi per affitto, ma cosi facendo risultiamo ricchi anche se in realtà faccio fatica ad arrivare a fine mese. Siamo solo separati di fatto, con uno scritto di un legale il quale riportava che io mi allontanavo da casa. Attendo risposta.

    • Il problema più rilevante ai fini DSU/ISEE che, secondo noi, lei deve risolvere, non sono gli indici immobiliari, ma la sua situazione anagrafica. Fino a quando la separazione risulterà solo di fatto e non formalizzata legalmente con omologa di un giudice, nel suo nucleo familiare (e in conseguenza quello dei figli) farà parte il suo attuale coniuge. Anche se quest’ultimo ha acquisito una residenza diversa. Due coniugi, non separati legalmente, infatti, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, con i propri redditi e il proprio patrimonio. Ufficializzare la separazione di fatto comporterà, quindi, un congruo ridimensionamento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al suo nucleo familiare di cui faranno parte solo i figli minori e quelli maggiorenni, eventualmente non conviventi, che non abbiano raggiunto autonomia economica.

  9. Anonimo ha detto:

    Salve,
    ho presentato dichiarazione isee sul sito inps e ad oggi tale dichiarazione risulta completa ed attestata ma non mi dà possibilità di stamparla né di visualizzarla ma solo di contestarla, rettificarla o creare isee corrente. Come mai?
    Grazie

    • La procedura prevede, innanzitutto, l’accesso in consultazione effettuando una ricerca per il proprio codice fiscale (campo già impostato e non modificabile) oppure indicando anche il protocollo Inps. Si ottiene così una lista in cui vengono elencate tutte le DSU sottoscritte, attestate e le componenti aggiuntive in corso di validità. E’ possibile scaricare in formato pdf la documentazione elaborata mediante selezione delle icone presenti in elenco per ogni dichiarazione nella sezione stampe.

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