Errori ed omissioni nella dichiarazione dei redditi – Termini per rimborsi e ravvedimenti

Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni (in danno del contribuente) che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, e’ esercitabile entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione (quinto anno successivo per le dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 2016 e seguenti), a meno, naturalmente, che non sia stato già notificato un avviso di accertamento.

Il rimborso dei versamenti diretti effettuati in eccesso è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa.

Il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul’obbligazione tributaria.

Quelli appena elencati sono i principi di diritto enunciati dai giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza 13378/16.

7 Luglio 2016 · Giorgio Valli


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