Dichiarazione dei redditi – Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Redditi esenti da tassazione in quanto equiparati alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva

Sono esenti, cioè non costituiscono reddito, in quanto equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. numero 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Altri redditi esenti da tassazione

Sono altresì esenti e quindi:

  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, numero 544;
  • l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, numero 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l'assegno di maternità, previsto dalla legge numero 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, numero 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Borse di studio esenti da tassazione

Per quanto riguarda le borse di studio, non danno luogo a reddito:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, numero 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, numero 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione numero 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione numero 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, numero 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 numero 407).

Le rendite Inali sono esenti da tassazione

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

24 Aprile 2014 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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2 risposte a “Dichiarazione dei redditi – Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”

  1. Anonimo ha detto:

    il pensionato che riceve una pensione risarcitoria (debito vitalizio dello stato) deve fare la dichiarazione dei redditi?

    • Se per pensione risarcitoria intende una pensione privilegiata ordinaria militare (menomazione della capacità di lavoro subita durante la prestazione del servizio di leva), allora essa non ha natura reddituale, non costituisce reddito e, pertanto, non va dichiarata fiscalmente.

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