Dichiarazione dei redditi con modello Unico – come correggerla dopo la presentazione

Errori nel modello Unico » Correzioni entro i termini di presentazione

I contribuenti che, presentato il modello Unico, si accorgono di non aver dichiarato dei redditi o di non aver riportato delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un modello "rettificativo" di quello consegnato o spedito.

Sul modello deve essere barrata la casella "Correttiva nei termini".

Se i calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute entro le scadenze previste per il versamento delle imposte.

Se i termini sono già scaduti, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare il tardivo pagamento.

Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può scegliere tra la richiesta di rimborso, il riporto a credito per l'anno successivo o l'utilizzo in compensazione.

Errori nel modello Unico » Correzioni dopo la scadenza del termine

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentandone una nuova, completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

La nuova dichiarazione può essere a favore o a sfavore (in aumento) del contribuente.

Errori nel modello Unico » Dichiarazione integrativa a favore

È possibile integrare a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Errori nel modello Unico » Dichiarazione integrativa a sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori e omissioni che hanno determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento", ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.

È applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:

  • controllo automatico, ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
  • controllo formale, ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.

Nel caso di errori che determinano l’infedeltà della dichiarazione (ad esempio, l’omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Se ricorrono i presupposti, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle sanzioni.

Errori nel modello Unico » Dichiarazione integrativa di ravvedimento

Eventuali errori e omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione a 1/8 del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare (come descritto nel paragrafo precedente).

Affinché il ravvedimento sia valido, entro il termine sopra indicato devono essere pagati il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I contribuenti che si accorgono di aver commesso errori e omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali), possono comunque regolarizzare la loro posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

Le situazioni più frequenti di errori od omissioni "ravvedibili" riguardano, ad esempio, il caso in cui Il contribuente abbia dichiarato di avere un figlio fiscalmente a carico al 100%. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, si accorge che il figlio, nel corso dell'anno di imposta, ha posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro e che, pertanto, non poteva considerarsi fiscalmente a carico.

Un altro esempio di errore ricorrente si verifica quando il contribuente inserisce tra gli oneri deducibili l'intero ammontare degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato legalmente, a seguito di provvedimento giudiziale. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, viene a conoscenza della circostanza che, se il provvedimento del giudice non distingue la quota riservata al mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare e non per l'intero.

Si tratta di errori rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione, per i quali la misura della sanzione è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito.

Nei casi descritti, la spontanea regolarizzazione dell'errore o dell'omissione commessa nella dichiarazione avviene presentando una dichiarazione integrativa da ravvedimento e pagando, oltre il tributo dovuto, la sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%), e gli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Ancora, può accadere che il contribuente, nel corso dell'anno, abbia intrattenuto più rapporti di lavoro presso diversi datori di lavoro.

Nella dichiarazione dei redditi omette di riportare i dati relativi a uno dei rapporti, determinando un reddito complessivo (e conseguentemente un'imposta) inferiore a quello effettivamente prodotto.

Si tratta, in questo caso, di errore che determina l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, tra il 100 e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Tuttavia, la spontanea regolarizzazione della violazione consente, con la presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta al 12,5% (pari a 1/8 della sanzione minima del 100%), oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Errori nel modello Unico » Dichiarazione integrativa per modificare la scelta sull'utilizzo della eccedenza di imposta

È possibile presentare una dichiarazione integrativa anche quando si vuol modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in richiesta di credito da utilizzare in compensazione.

In tale ipotesi va barrata l'apposita casella presente nel frontespizio del modello (Dichiarazione integrativa).

Tale dichiarazione, prevista solo se il rimborso non è stato ancora erogato, anche in parte, deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce.

Se si presenta una dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica della scelta sull'utilizzo dell'eccedenza d'imposta, contiene anche la correzione di errori e omissioni, non va barrata la casella sopra indicata ma quella denominata "Dichiarazione integrativa a favore" o "Dichiarazione integrativa" a seconda della tipologia di correzioni effettuate.

24 Aprile 2014 · Giorgio Valli


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