Dichiarazione dei redditi con modello 730 – come correggerla dopo la presentazione

Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.

Qualora si riscontrassero errori, bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio). Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico;
  • presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso, occorre indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio).

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le maggiori somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo dell'eventuale credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

24 Aprile 2014 · Giorgio Valli


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6 risposte a “Dichiarazione dei redditi con modello 730 – come correggerla dopo la presentazione”

  1. Albertos ha detto:

    Grazie per l’ennesima spiegazione. Quali sono i termini a questo punto per la rettifica? Posso andare incontro a sanzione anche se viene fatta per tempo?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se il contribuente si accorge di aver omesso di dichiarare dei redditi oppure di aver indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve produrre obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo e pagare le maggiori somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo dell’eventuale credito risultante dal modello 730 (già liquidato dal sostituto d’imposta), le sanzioni e gli interessi.

      In questo caso la misura della sanzione è ridotta ad un nono del minimo (nuovo ravvedimento operoso) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione del modello 730 di quest’anno.

  2. Albertos ha detto:

    D’accordo, però è il CAF che ha omesso di trascrivere una mia ricevuta, che avevo presentato e trascritto nel precompilato, e ha inviato senza controllare. La responsabilità a questo punto di chi è visto che io non ho firmato il 730 compilato da loro in quanto sbagliato?
    La correzione dell’errore deve cadere sotto la loro responsabiltà, questo chiedevo o forse mi sono spiegato male.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Si è spiegato perfettamente ed io non ho espresso una mia opinione, ma ho solo riportato le risultanze dei giudici di merito e della giurisprudenza in contenziosi analoghi. L’Agenzia delle Entrate non può perseguire il CAF per recuperare il minor gettito per una detrazione o una deduzione portata in dichiarazione e non spettante, oppure per recuperare il mancato gettito di un reddito omesso. L’Agenzia delle entrate si rivolge a chi beneficia dell’errore ed è il contribuente, poi, a rivalersi sul CAF per il recupero delle sole sanzioni, naturalmente, qualora l’irregolarità sia dovuta ad un errore imputabile al CAF. Tenga anche conto che il CAF non è altro che un professionista abilitato a fornire delle specifiche prestazioni, liberamente scelto dal contribuente ed intrattiene con quest’ultimo un rapporto di tipo fiduciario e comunque necessariamente controllato (per quanto riguarda, beninteso, la congruità e la rispondenza della documentazione su cui si costruisce la dichiarazione) dal cliente.

      Un simile approccio può non piacere, posso convenire. Ma la sua affermazione La correzione dell’errore deve cadere sotto la loro responsabiltà è solo un comprensibile sfogo che, tuttavia, lascia il tempo che trova. Nel senso che, mi auguro, il CAF rettificherà in tempo utile la dichiarazione: ma se ciò non dovesse avvenire sarà lei chiamato a versare importi dovuti e sanzioni per l’irregolarità che dovesse emergere.

  3. Albertos ha detto:

    Buongiorno, questa è la mia esperienza del 730 di quest’anno. Presento la dichiarazione al CAF nei termini giusti allegando il 730 precompilato e tutta la documentazione. Mi chiamano per dirmi che è pronto e segnalo un errore, non hanno “ricopiato” una prestazione occasionale, si appuntano il dato e dicono che correggerano, parliamo di maggio.

    L’altro giorno guardo nello stipendio di luglio e vedo che il compenso del sostituto di imposta non corrispondeva alla cifra che avrebbe dovuto essere corretta (611 invece di 462 euro).

    Vado al Caf e mi dicono che stanno aspettando per fare una rettifica. Quindi dico, avete spedito i dati senza che io potessi controllarli?

    Non ho firmato il 730 a suo tempo, ovviamente perchè era sbagliato. Adesso cosa succede e come dovrei muovermi? Mi hanno detto che è una cosa normale. La responsabilità non è la mia e non vorrei avere complicazioni

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Le irregolarità in dichiarazione dei redditi possono scaturire anche dal controllo formale (incrocio) finalizzato a verificare la rispondenza dei dati esposti dal contribuente con i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti e forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.

      I contribuenti nei confronti dei quali, a seguito dei controlli, emergono maggiori imposte dovute, ricevono una comunicazione di irregolarità e possono mettersi in regola pagando gli importi indicati con una riduzione delle sanzioni irrogate.

      Qualora la rettifica di cui parla il CAF non andasse a buon fine (così come pare essere, dal momento che i rimborsi in busta paga non sembrano aver recepito la correzione dell’errore) e lei dovesse ricevere una comunicazione di irregolarità, potrà chiedere il rimborso delle sanzioni direttamente al Centro di Assistenza Fiscale che l’ha assistita, il quale deve essere coperto, per legge, da un’assicurazione per i danni conseguenti agli errori commessi nello svolgimento dell’attività a cui sono chiamati.

      Questo è il quadro, tenendo presente che, nei confronti del fisco, la responsabilità, per le eventuali omissioni nella compilazione della dichiarazione dei redditi, è sempre posta a carico del dichiarante.

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